L’acquisto di vetture destinate (nelle intenzioni…)
all’uso dei soci – QUESITO
Se la nostra società acquista, come abbiamo in programma, due vetture
destinate all’uso da parte dei soci, come bisogna regolarsi circa la più o
meno eguaglianza di spesa relativamente ai due veicoli, considerato che
siamo due soci che possiedono rispettivamente il 70 e il 30 % del capitale.
In particolare vi sono delle normative che presuppongono il rispetto di
queste stesse percentuali anche nella attribuzione della spesa per il bene
strumentale auto, sia pure utilizzato per uso promiscuo ?
Le autovetture acquistate da un’azienda e inserite in bilancio tra i beni
di proprietà (oltre che nel registro dei beni ammortizzabili) devono essere
considerate come tutti gli altri beni aziendali e quindi ad uso
dell’impresa collettiva, per il raggiungimento quindi dell’oggetto sociale.
Le autovetture non sono destinate in sé ai soci della società (o al
titolare, nel caso di farmacia impresa individuale), né pertanto vanno
ritenute come tali, e non ha conseguentemente nessun rilievo – come non
svolge alcun ruolo – la percentuale di partecipazione al capitale sociale
di ciascun socio quando si utilizza un qualsivoglia bene aziendale
(autovettura, computer, o altro che sia).
I vantaggi fiscali per questa categoria di beni, lo ricordiamo, consistono
nella detraibilità dell’iva nella misura del 40% sia per l’acquisto che per
le spese di gestione, nonché nella deducibilità nella misura del 20%
(misura così ridotta dal 1° gennaio 2013) tanto del costo sostenuto (ma con
il tetto di spesa di € 18.076), che è ammortizzabile in cinque anni, come
di tutte le spese di gestione.
Peraltro, come è facile vedere, vantaggi piuttosto modesti.
(paolo liguori)
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