Se il cliente che paga 1.000 o più euro in contanti non è un cittadino
italiano – QUESITO
La nostra è una farmacia ubicata in una famosa località turistica che
d’estate si trova talvolta nelle condizioni di incassare per contanti da
clienti non italiani importi superiori a 1.000 euro.
E’ vero che per gli stranieri il famoso limite è elevato a 15.000 euro?
Il quesito è opportuno perché ci offre l’occasione di fare il punto su una
disposizione di legge – l’art. 3, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito
con modificazioni in L. 44/2012 – di cui talora viene data una lettura
eccessivamente disinvolta.
In primo luogo è doveroso chiarire che il divieto dell’uso del contante per
somme pari o superiori a 1.000 euro, previsto dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 231/2007, si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio
dello Stato, quale che sia la loro nazionalità.
Ma una deroga al principio la introduce proprio il richiamato art. 3 del
D.L. 16/2012, secondo il quale gli operatori del commercio al minuto – tra
cui senza alcun dubbio anche le farmacie – e le agenzie di viaggi e turismo
possono cedere beni ed erogare servizi a cittadini stranieri non residenti
in Italia appunto fino alla soglia di 15.000 euro e quindi ben oltre quella
ordinaria dei 999,99 euro.
Bisogna però aggiungere che affinché possa applicarsi questo più elevato
limite è necessario che siano soddisfatte tutte e tre le seguenti
condizioni: a) l’acquirente deve essere una persona fisica e quindi non
deve acquistare in nome e/o per conto di una società o di un altro ente; b)
non deve avere la cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi
dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE); c) deve
risiedere al di fuori del territorio dello Stato.
La deroga non troverà dunque applicazione, ad esempio, nei confronti di un
cittadino americano che risieda in Italia o di un cittadino francese che
risieda in Francia, e pertanto in queste due eventualità varrà il tetto dei
999,99 euro.
Inoltre, per fruire della deroga è necessario rispettare una serie di
adempimenti che, in sintesi, consistono: a) nell’inviare una comunicazione
preventiva all’Agenzia delle Entrate in cui occorre indicare il conto
corrente bancario e/o postale sul quale la farmacia intenda versare il
denaro contante incassato; b) nell’acquisire copia del passaporto del
cliente; c) nell’ottenere un’autocertificazione in cui quest’ultimo attesti
di non possedere la cittadinanza italiana, né di altro paese UE o di altro
paese SEE, e di non essere residente in Italia.
Infine, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione,
il contante incassato dovrà essere versato sul conto indicato, consegnando
all’operatore bancario copia della comunicazione preventivamente trasmessa
all’Agenzia delle Entrate.
Come si vede, insomma, ne deve valere davvero la pena …
(stefano civitareale)
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