Una decisione toscana con alcune luci e le solite ombre

Vogliamo dar conto rapidamente della recentissima sentenza del TAR Toscana
n. 630 del 20/4/2015, anche se è difficile commentarla in poche battute,
specie per l’incomprensibilità di alcune affermazioni del tutto
contraddittorie con i princìpi da cui pure prendono o vorrebbero prendere
le mosse. Ma chi ha interesse potrà leggerne il testo per intero.

In sintesi, vi si legge che: a) spetta ai comuni qualsiasi attribuzione in
tema di istituzione e pianificazione territoriale delle farmacie (vecchie e
nuove) e perciò in materia di revisione, sia straordinaria che ordinaria,
della p.o.; b) e questo anche quando all’interno del provvedimento si
disponga il “decentramento” di una o più sedi; c) alle regioni, in materia
di organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico, spetta oggi
(soltanto?) l’istituzione di farmacie in soprannumero nei porti, aeroporti,
ecc..

Siamo perfettamente d’accordo su tutte e tre le affermazioni, ma è curioso
che il TAR richiami al riguardo la sentenza della Corte Cost. n. 255/2013
che ha invece individuato in materia di p.o. – in assoluta discordanza con
le notazioni del TAR – quel famoso “duplice livello di governo” (regioni e
comuni) che abbiamo fermamente criticato nelle Sediva news fino alla noia.

Quanto alle “macro aree”, ognuna con due o più farmacie, individuate dal
comune di Lucca in sostituzione delle “sedi farmaceutiche”, e contestate
dal ricorrente (il provvedimento di revisione aveva disposto il
decentramento di due sedi, anzi di due farmacie, più o meno in due “macro
aree”) il TAR, respingendo il ricorso, oppone semplicemente delle
sciocchezze, ribadendo in particolare un assunto già ampiamente giustiziato
dal CdS – ma considerandolo testualmente l’“orientamento giurisprudenziale
ormai assolutamente prevalente” (sic!) – quello cioè secondo il quale il dl
Crescitalia avrebbe comportato “la sostituzione della nuova definizione di
“zona territoriale” alla categoria di “sede”, in precedenza (?) prevista
dalla normativa”. Proprio l’esatto contrario delle conclusioni raggiunte
dal Supremo Consesso e ormai ampiamente consolidate.

I giudici toscani, insomma, continuano bellamente e disinvoltamente –
nonostante le ripetute smentite del CdS – a resuscitare le sedi
“promiscue” soppresse dalla l. 475/68!

Il vero è che il TAR fiorentino è troppo un “sodale” della regione Toscana
e quindi anche del suo dirigente principe in materia, il quale in pratica –
qualcuno lo ricorderà – ispirò a suo tempo la nota ministeriale del
21/3/2012 rimasta però lettera morta (anche sul punto dell’asserita
soppressione della “sede farmaceutica”) perché sostanzialmente non recepita
dalla legge di conversione del dl Crescitalia.

E’ dunque una sentenza con dei più e qualche meno, come capita sempre più
frequentemente di rilevare nelle decisioni dei giudici amministrativi,
soprattutto di primo grado.

(gustavo bacigalupo)

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