Incertezza normativa: il giudice tributario disapplica le sanzioni (ma non
certo d’ufficio…)
La norma tributaria, si sa, non è sempre di facile interpretazione.
Per questo motivo nel nostro ordinamento esiste un principio, recepito
anche nello Statuto dei Diritti del Contribuente, per il quale in caso di
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione della norma le sanzioni non sono applicabili.
Per il processo tributario ritroviamo lo stesso principio nell’art. 8 del
D. Lgs. 546/92 che consente per l’appunto al giudice di dichiarare non
applicabili le sanzioni al ricorrere di quelle condizioni.
Tuttavia, e qui veniamo al punto, tale pronuncia non può essere resa
d’ufficio dal giudice dato che fa carico al contribuente l’onere di
dimostrare che della disposizione di legge applicabile al caso dedotto in
giudizio non si riesce a dare, con tutti gli sforzi possibili, una lettura
sufficientemente chiara .
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “il potere delle commissioni
tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando
la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di
prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per
l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di
confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se
esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice
tributario di merito decida d’ufficio l’applicabilità dell’esimente” (Cass.
Civ. Sez. V. n. 4031 del 14/03/2012 confermata anche da ultimo da Cass.
Civ.Sez. VI, n. 7067 del 08/04/2015).
(monica lucidi)
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