Esclusa la punibilità per i “peccati veniali”
E’ stata introdotta una nuova causa di non punibilità per i reati puniti
con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando il
giudice accerti la particolare tenuità del fatto e un comportamento non
abituale del reo.
Sono comunque esclusi i delitti compiuti per motivi abbietti o futili, per
crudeltà anche in danno di animali, sevizie, o in caso di morte o lesioni
gravissime.
Vi rientrano dunque molti reati, come quelli societari (falso in bilancio),
quelli fallimentari (ad esclusione della bancarotta fraudolenta), quelli
fiscali (come nel caso di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione,
omesso versamento di ritenute e di IVA, indebita compensazione di crediti
d’imposta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), quelli contro
il patrimonio (compresa la truffa anche nei confronti dello Stato), e
quelli contro la persona.
Il legislatore ha scelto in sostanza di mitigare il principio di
obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale in presenza di vicende di
scarso disvalore sociale o di modesto “allarme sociale”.
(stefano lucidi)
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