Ancora sul licenziamento per “calo di fatturato” – QUESITO

Con riferimento alla vostra news sull’argomento,certamente il criterio
suggerito, a parità di altre condizioni,è quello che meglio tutela il
datore di lavoro dal rischio di contestazione.
Ma se il peggiore dei collaboratori in termini di produttività,efficienza,
partecipazione attiva ai gioco di squadra della farmacia, fosse il più
anziano per età e anni di servizio ?
Come ci si può difendere dal rischio di licenziamento illegittimo ?

La vicenda che Lei descrive (e non ci pare sia una semplice ipotesi…)
rientra in realtà nel cd. licenziamento per giustificato motivo
soggettivo, di cui costituisce caso tipico proprio lo scarso rendimento,
tale da essere configurabile come una palese violazione degli obblighi di
diligenza del lavoratore, per ciò stesso riferibile e imputabile in via
esclusiva a quest’ultimo.
Si tenga tuttavia conto a questo riguardo che la Suprema Corte ha affermato
che il famoso “scarso rendimento” non sempre legittima di per sé il
licenziamento, perché il datore di lavoro ha comunque sempre l’onere di
dimostrare che le mancate o carenti prestazioni lavorative sono appunto
riconducibili soltanto al lavoratore e non, ad esempio, (anche) a una
inefficienza organizzativa dell’impresa o ad altri fattori indipendenti (in
tutto o in parte) dal lavoratore stesso.
Nel Suo caso, per legittimare il licenziamento, Lei dovrebbe provare, in
particolare, la sproporzione di rendimento tra l’anziano collaboratore e
gli altri dipendenti e questo potrebbe non essere complicato se, poniamo,
degli addetti al solo “banco” – quindi a parità di condizione – l’uno
effettua dieci scontrini in un giorno e gli altri superano le cento
battiture.
La Cassazione, in particolare, nella sentenza 24361/2010 ha stabilito che
“E’ legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento
qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva
dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi
dimostrati dal datore di lavoro, un’evidente violazione della diligente
collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile in conseguenza
dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di
produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo
di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali
riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed
indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
L’atteggiamento negligente del lavoratore, protratto nel tempo e non
modificato a seguito dei richiami dei superiori, il quale violi in modo
incontestato la clausola di rendimento relativa all’attività lavorativa
espletata, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento,
nonostante la qualità di rendimento e capacità professionale dimostrate in
precedenza”.
Bisogna però anche aggiungere (come del resto è intuitivo) che non è certo
agevole dimostrare, concretamente e/o nell’eventuale giudizio, lo “scarso
rendimento” di un collaboratore, e dunque – disponendo tutto sommato di
scarse informazioni circa lo svolgimento dell’attività lavorativa del
collaboratore in questione – possiamo suggerirLe, per poter meglio
difendere anche in giudizio un licenziamento eventualmente irrogato proprio
per “scarso rendimento”, di procedere tempestivamente e previamente con
contestazioni di natura disciplinare via via che il lavoratore non adempia
diligentemente ai suoi doveri.
Lei potrebbe quindi in tal modo sanzionare il collaboratore con
provvedimenti “conservativi”, adeguati tuttavia a sfociare infine nel
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
(rocco de carlo)

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