Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per il reato basta
l’iscrizione a ruolo

Affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento
delle imposte contemplato nell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 non è necessaria
la notifica della cartella di pagamento perché la riscossione può già dirsi
avviata con l’iscrizione a ruolo: è quanto precisa la Cassazione in sede
penale in una recentissima sentenza (5918/2015).
Sostanzialmente il reato consiste nel porre in essere alienazioni simulate
o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui “idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”,
sempreché peraltro l’ammontare delle imposte sottratte in tal modo al
pagamento superi i cinquantamila euro.
Ebbene, per gli Ermellini l’inizio della riscossione coattiva, che
costituisce evidentemente uno degli elementi della fattispecie delittuosa,
coincide appunto con l’iscrizione a ruolo, prescindendo dunque, come
accennato, dalla notifica di una qualsiasi cartella di pagamento relativa
alla vicenda.
Il fatto è, però, che il contribuente verrebbe … a conoscenza di tale
iscrizione a ruolo soltanto con la notifica della cartella di pagamento,
cosicché se nel frattempo avesse posto in essere atti del genere sarebbe
già incappato nel reato.
La sentenza, quindi, richiama alla massima prudenza.
(mauro giovannini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!