L’Amministrazione competente al rilascio della titolarità – QUESITO
La titolarità della farmacia da chi viene impartita? Dall’assessorato,
dalla ASP competente per territorio o decorre dal momento in cui ricevo il
decreto assessoriale?
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
della farmacia varia secondo il regime di attribuzioni disciplinato dalle
leggi regionali.
Può essere dunque il Sindaco (ad es. Lazio, Toscana, Puglia, ecc.), anche
se in realtà è l’Asl che cura l’istruttoria predisponendo addirittura, in
parecchi casi, il testo del provvedimento sindacale; ma può essere anche la
stessa Asl (o Asur, ecc.), come in Sicilia, nelle Marche, nel Molise, in
Lombardia, ecc.
Infine, in qualche regione è tuttora competente un organo regionale
(centrale, o locale), come in Campania o in Calabria (in Abruzzo era così
fino a qualche tempo fa, ma ora è diventata competente l’Asl pur se nei
fatti sono ancora gli uffici regionali a svolgere la pratica).
Quanto all’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia,
decorre generalmente dalla data di notifica o di comunicazione o di
rilascio del provvedimento, che ha pertanto efficacia c.d. costitutiva
producendo i suoi effetti, come si suol dire, ex nunc, anche se in talune
regioni il termine di decorrenza viene indicato dall’amministrazione
competente nel provvedimento stesso a una data fissa, perlopiù successiva a
quella della sua adozione.
(Studio Associato)