Uno dei figli del titolare deceduto è in comunione legale con il coniuge –
QUESITO
Siamo tre fratelli e da qualche mese abbiamo ereditato la farmacia di papà
gestendola in società; uno degli altri due è farmacista come me, ma il
problema è che io sono in comunione legale con mio marito.
Vorrei sapere se nella comunione è rientrata anche la mia quota di società
ereditaria.
Il problema generale è stato esaminato approfonditamente nelle Sediva news
del 17 e 18/11/2008 (“Se il titolare della farmacia è in comunione di beni
con il coniuge”), ricordando anche che, secondo l’art. 179 cod.civ., “non
costituiscono oggetto della comunione (legale) e sono beni personali del
coniuge”, tra gli altri, anche “i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o successione” (lett. b).
La quota da Lei oggi posseduta nella “società ereditaria”
(indipendentemente che questa sia tuttora una società di fatto, o sia stata
invece – come sarebbe preferibile, per tante ragioni – regolarizzata in snc
o sas) non sarà quindi mai attratta come tale dalla comunione legale, nella
quale infatti potranno ricadere, ma soltanto alla data dello scioglimento
del regime (anche su questo punto rinviamo alle citate Sediva News), i meri
“frutti percepiti e non consumati” (della quota, evidentemente) a quella
data stessa. E’ la c.d. communio de residuo.
Pertanto, la quota della società è nata come un Suo “bene personale” (o
“proprio”) , ed è destinata a restarlo, sia in costanza della comunione
legale che anche dopo il suo scioglimento.
Quanto ai “frutti percepiti e non consumati”, è necessario ribadire che, se
è vero che i “frutti” della quota sono nella Sua piena disponibilità finché
il regime permarrà, c’è tuttavia il dubbio che il loro utilizzo possa non
essere del tutto libero, dato che una certa giurisprudenza anche autorevole
– in termini peraltro non del tutto convincenti – sembra indirizzare il
consumo di quel che il coniuge percepisce da attività (poniamo, una
farmacia individualmente posseduta, che è anch’essa evidentemente sottratta
alla comunione) o da beni personali (proprio, ad esempio, la Sua quota
odierna della “società ereditaria”) verso i bisogni della famiglia.
C’è poi il problema dell’acquisizione – da parte Sua e/o del fratello
farmacista – della quota oggi posseduta dal “non farmacista”, che è un
passo naturalmente ineludibile per consentire alla società di assumere
entro il termine di legge (che ora è il compimento del sesto mese dalla
presentazione della dichiarazione di successione) la titolarità della
farmacia, perché, se fosse Lei ad assumerla (tutta o in parte), bisogna
capire quale sarebbe la sorte, con riguardo sempre alla comunione legale,
della frazione acquisita.
Senonché, si configurerebbe bensì in tal caso un semplice acquisto
compiuto “durante il matrimonio” e perciò anch’esso astrattamente
“oggetto della comunione” (art. 177, a), del cod.civ.), e però, trattandosi
della quota di una società di persone cui possono partecipare soltanto
soggetti in possesso di specifici requisiti professionali coinvolti , per
legge, nella vita sociale, il suo acquisto può essere forse considerato
soprattutto come strumentale per l’esercizio dell’attività professionale
del coniuge che lo effettua, e quindi rientrante tra “i beni che servono
all’esercizio della (sua) professione” (del resto, all’esercizio della
farmacia ineriscono pacificamente sia profili aziendali, che anche
professionali).
Se allora questo rilievo è fondato, anche la quota che Lei acquisterà da
Suo fratello “non farmacista” non costituirà oggetto della comunione, ma un
Suo bene personale esattamente come la quota ereditata, e dunque
definitivamente sottratta anch’essa al regime legale, nel quale verranno
anche qui attratti – de residuo – soltanto i ”frutti…. percepiti e non
consumati allo scioglimento della comunione “.
Quando, infine, la “società ereditaria”, depurata del socio “non
farmacista”, sarà riconosciuta titolare – come accennato – anche del
diritto di esercizio della farmacia, le cose non cambieranno (d’altra parte
non subirà modifica alcuna neppure la soggettività della società perché
permarrà quella odierna) e l’intera quota da Lei a quel momento posseduta
continuerà a costituire un Suo “bene personale”.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!