La trasformazione a led dell’illuminazione del locale farmacia – QUESITO
Ho deciso di trasformare totalmente l’illuminazione della farmacia in luci
led. Vi chiedo se tale trasformazione rientra nelle agevolazioni fiscali
riconosciute a fronte di spese per “risparmio energetico”.
Il pagamento, se la risposta sarà positiva, deve avvenire necessariamente
con un bonifico?
Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico
realizzati su immobili non abitativi (come il locale-farmacia), cui si
applicano le agevolazioni fiscali (nella forma di detrazioni da imposta)
richiamate nel quesito, sono solo quelli ricompresi nel c.d. risparmio
energetico “qualificato” di cui alla l. 296/2006 (finanziaria 2007) per i
quali la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31.12.2015 sia
l’applicabilità che la misura maggiorata della detrazione (65%).
Ora, le opere che si intendono realizzare non rientrano in quanto tali in
nessuna delle fattispecie agevolabili a meno che non facciano parte di un
più ampio e complesso intervento di riqualificazione finalizzato alla
riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Vi rientrano invece tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non
superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro per lo Sviluppo
economico del 11/03/2008.
Dubitiamo seriamente, però, che quei parametri vengano soddisfatti
esclusivamente con la sostituzione delle luci tradizionali con quelle a
led, perché in realtà un risultato del genere richiederebbe opere ben più
complesse difficilmente realizzabili, per di più, su singole unità
immobiliari inserite in un edificio condominiale.
D’altra parte, le agevolazioni previste per gli interventi ricompresi
invece nel c.d. risparmio energetico “non qualificato” di cui all’art. 16-
bis del TUIR, consistenti nella “realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili
di energia” (ed eseguibili, peraltro, anche in assenza di opere edilizie),
riguarderebbero soltanto gli immobili a destinazione abitativa e quindi non
potrebbero essere fatte valere per gli interventi su locali a destinazione
commerciale.
Temiamo proprio, in definitiva, che il semplice rinnovo del sistema
di illuminazione della farmacia in chiave energy saving possa godere solo
della deduzione/detrazione da imposte sui redditi/iva secondo le regole
ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Quanto ai pagamenti, infine, possono essere effettuati con qualsiasi
strumento tracciabile nel rispetto delle regole generali in materia di uso
del contante.
(stefano civitareale)
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