La modifica delle condizioni generali di fornitura – QUESITO
Abbiamo ricevuto da parte di un fornitore la comunicazione di modifica
unilaterale del contratto di fornitura: è una modifica lecita?
Le c.d. condizioni generali di contratti – quelle cioè predisposte da uno
dei contraenti – nel caso in cui siano variate, devono essere approvate
specificatamente dall’altro contraente, con facoltà da parte di
quest’ultimo di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione.
La proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura (avente ad
oggetto l’indicazione di un importo minimo di ordini e l’applicazione dello
sconto di legge), pertanto, risulta correttamente comunicata, salva la
facoltà, come detto, di recedere a mezzo raccomandata a/r, o PEC, entro il
predetto termine di 60 giorni.
(valerio pulieri)
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