Un improvvido emendamento al “Milleproroghe”: sospesa l’idoneità fino al
31/12/2016
In fase di conversione in legge del dl. n. 192 del 31/12/2014 (il c.d.
“Milleproroghe”), la Commissione affari costituzionali della Camera ha
approvato, tra gli altri, un emendamento (relatori Marchi e Sisto) all’art.
7 del provvedimento, che aggiunge in coda al testo originario il seguente
comma:
“4 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del
concorso straordinario di cui all’art. 11 del dl. 24/1/2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla l. 24/3/2012, n. 27, e successive
modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per
il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della
l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31
dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità
di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei
farmacisti”.
Prescindendo dal vocabolario già per conto suo discutibile (…“l’efficacia…
è differita”: come se il 2° e l’8° comma dell’art. 12 della l. 475/68
fossero due disposizioni neoistituite e non in vigore, rispettivamente, da
47 e 31 anni!), la ratio, se mai possa considerarsi tale, sta nella scelta
(?) del nostro Esecutivo-Legislatore di permettere al farmacista – per un
periodo più o meno di 22 mesi (e perché non 20 o 30 o 50 o addirittura
permanentemente, come in fin dei conti sarebbe stato persino meno
deprecabile…?) – di rendersi cessionario di una farmacia possedendo il solo
requisito professionale soggettivo della “iscrizione all’albo dei
farmacisti”, senza dunque richiedergli la previa acquisizione in qualsiasi
modo della titolarità di altra (precedente) farmacia oppure il previo
conseguimento dell’idoneità a seguito di un concorso ordinario per titoli
ed esami o per il compimento del famoso biennio di pratica professionale.
Si tratta di una disposizione che, se supererà l’esame dell’aula e del
Senato (ostacoli peraltro irrisori vista la frequenza massiccia al ricorso
del Governo a maxi-emendamenti con tanto di “fiducia”…), si rivelerà agli
occhi di tutti l’ennesimo vulnus alla certezza e alla stabilità del
diritto.
Non si fa naturalmente una questione di merito, pur se anche sotto questo
aspetto ci sarebbe da osservare più di qualcosa, ma di metodo e di
opportunità: quanto al metodo, per l’innesto di una disposizione
manifestamente avulsa dal provvedimento di cui viene a far parte (uno dei
tanti “milleproroghe”) e certo disancorata da tutto se non altro per la sua
natura di norma dichiaratamente provvisoria; e, quanto all’opportunità,
perché calata improvvisamente nel cuore delle sofferte “trattative” in
corso sulla migliore delimitazione dei confini dei provvedimenti ora in
gestazione sulla liberalizzazione di alcuni settori, compreso notoriamente
quello sulle farmacie.
Quale acqua potrà infatti portare al mulino della categoria – in questo
momento ingiustamente vessata da parecchi fronti – una disposizione del
genere, che nessuno d’altra parte ha seriamente mai invocato ed è in ogni
caso sfacciatamente ad personam?
Per di più, come leggiamo, sono sottratte a questa deregulation a tempo le
“sedi oggetto del concorso straordinario di cui ecc.”; quindi, non si può
neppure giustificare l’intervento con la voglia di fare chiarezza sulla
legittimazione degli assegnatari in forma associata a partecipare alla
società tra loro costituita in ordine alla farmacia conseguita per
concorso, anche se al riguardo qualche dubbio se l’era posto soprattutto il
Ministero della Salute facendogli scrivere quella nota disastrosa del
novembre 2012 sulla contitolarità, mentre nella realtà non c’è mai stato un
autentico problema su questo punto, come personalmente abbiamo spiegato a
suo tempo.
Del resto, che la disposizione sia stata scritta in tutta fretta e da
perfetti incompetenti lo si rileva anche dal richiamo “ad escludendum”
delle “sedi oggetto del concorso straordinario, ecc.”, dato che anche un
osservatore distratto e poco avveduto si rende ben conto che una di quelle
sedi non potrebbe mai essere oggetto di acquisto da parte di chicchessia,
quantomeno per il divieto posto a carico dei loro assegnatari di cedere
l’esercizio prima del compimento di tre anni (andando quindi ben oltre la
data-limite del 31/12/2016) dal conseguimento della titolarità in forma
individuale ovvero prima del compimento del decimo anno in caso di
acquisizione in forma associata.
Dulcis in fundo, c’è l’interrogativo sull’applicabilità della norma anche
ai soci delle società titolari di farmacia, e la risposta affermativa
sembra tutt’altro che scontata; ma vedrete che, se l’emendamento non
salterà, verrà opportunamente… emendato.
Ma anche in tale eventualità, si tratterebbe di una disposizione
sciagurata, se non per l’amico dell’amico cui è destinata – verosimilmente
l’erede di un titolare o socio deceduto cui il breve termine a disposizione
impedirebbe il conseguimento dell’idoneità – e che, brindando con chiunque
altro non abbia il tempo o la voglia di aspettare, potrà felicemente
giovarsene.
(gustavo bacigalupo)