Con la Legge di Stabilità 2015 il ravvedimento spontaneo del contribuente è
ormai “a tutto campo” – QUESITO

Avete dato notizia qualche tempo fa di una nuova legge che ha modificato in
senso favorevole al contribuente il famoso ravvedimento operoso.
In che consistono esattamente queste novità?

Si tratta della Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n. 190 – commi 634-
640) che, come il quesito ricorda, ha notevolmente rafforzato, in
particolare, proprio il ravvedimento operoso, consentendo l’assolvimento
spontaneo degli obblighi tributari con il “premio” del pagamento della
sanzione in misura ridotta fino al termine di decadenza dell’avviso di
accertamento, e quindi ben oltre l’anno, come invece prevedevano le vecchie
regole.
Come avverte la stessa relazione illustrativa al provvedimento, il fine
perseguito è quello di incentivare “…il massimo adempimento spontaneo degli
obblighi tributari dei contribuenti…” nel più ampio obiettivo di “incidere
significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e
contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti,
rispettivamente, in qualità di controllore e controllato”.
A partire dal 1° gennaio 2015, pertanto, la “scaletta” degli sconti sulle
sanzioni e dei termini di ravvedimento diventa la seguente:
|Violazione |Misura ridotta della |Termine |
| |sanzione da | |
| |corrispondere | |
|Mancato pagamento del |1/10 del minimo |Entro 30 giorni dalla |
|tributo o di un acconto | |scadenza del termine di |
| | |pagamento (*) |
|Omessa presentazione |1/10 del minimo |Entro 90 giorni dalla |
|della dichiarazione | |scadenza del termine di |
| | |presentazione |
|Errori ed omissioni, |1/9 del minimo |Entro 90 giorni dalla |
|anche se incidenti sulla| |presentazione della |
|determinazione e sul | |dichiarazione ovvero, |
|pagamento del tributo | |quando non è prevista |
| | |dichiarazione periodica, |
| | |entro 90 giorni |
| | |dall’omissione e/o |
| | |dall’errore |
|Errori ed omissioni, |1/8 del minimo |Entro il termine di |
|anche se incidenti sulla| |presentazione della |
|determinazione e sul | |dichiarazione relativa |
|pagamento del tributo | |all’anno nel corso del |
| | |quale è stata commessa la|
| | |violazione ovvero, quando|
| | |non è prevista |
| | |dichiarazione periodica, |
| | |entro un anno |
| | |dall’omissione e/o |
| | |dall’errore |
|Errori ed omissioni, |1/7 del minimo |Entro il termine di |
|anche se incidenti sulla| |presentazione della |
|determinazione e sul | |dichiarazione relativa |
|pagamento del tributo | |all’anno successivo a |
| | |quello nel corso del |
| | |quale è stata commessa la|
| | |violazione ovvero, quando|
| | |non è prevista |
| | |dichiarazione periodica, |
| | |entro due anni |
| | |dall’omissione e/o |
| | |dall’errore |
|Errori ed omissioni, |1/6 del minimo |Oltre il termine di |
|anche se incidenti sulla| |presentazione della |
|determinazione e sul | |dichiarazione relativa |
|pagamento del tributo | |all’anno successivo a |
| | |quello nel corso del |
| | |quale è stata commessa la|
| | |violazione ovvero, quando|
| | |non è prevista |
| | |dichiarazione periodica, |
| | |oltre due anni |
| | |dall’omissione e/o |
| | |dall’errore e comunque |
| | |non oltre il termine di |
| | |decadenza |
| | |dell’accertamento |
|Errori ed omissioni, |1/5 |Dopo l’emissione del |
|anche se incidenti sulla| |processo verbale di |
|determinazione e sul | |constatazione (PVC) |
|pagamento del tributo | | |

(*) per i primi quattordici giorni si applica la sanzione ridotta di un
1/15 per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo; dal quindicesimo
al trentesimo si applica la sanzione ridotta di 1/10.

Il ravvedimento operoso, inoltre, non è più inibito dall’avvio di accessi,
ispezioni e verifiche (ma per la verità neppure queste sono… inibite
dall’intervenuto ravvedimento e pertanto continuano anche se il
contribuente nel frattempo si ravvede…), e però è precluso dalla notifica
di atti di accertamento, di liquidazione e/o di irrogazione delle sanzioni,
nonché di avvisi bonari ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 o di comunicazioni di
rettifica ex art.36-ter D.P.R. 600/73.
Restano ferme, tuttavia, le riduzioni della sanzione al 10% e al 20%
(invece che del 30%) se il pagamento – di quanto indicato, rispettivamente,
nella comunicazione dell’avviso bonario ex art. 36-bis e nella
comunicazione di rettifica ex art. 36-ter – viene effettuato entro il
termine di 30 giorni.
Le nuove forme di ravvedimento – tranne quella del “nono in novanta giorni”
e quella per i PVC che non può comunque mai riguardare le violazioni in
materia di scontrino fiscale e di registratore di cassa – interessano
soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (Irpef e
relative addizionali, Irap e Iva) e quindi non possono applicarsi per gli
altri, come quelli locali (IMU, TASI, ecc.).
Contestualmente all’introduzione delle nuove regole, vengono abrogate
alcune forme di concordato, di fatto peraltro assorbite proprio dal nuovo
ravvedimento operoso; in particolare vengono meno: a) l’adesione ai
processi verbali di constatazione; b) l’adesione agli inviti al
contraddittorio; c) la c.d. acquiescenza “rafforzata”, che, giova
ricordarlo, è quella rinuncia all’opposizione che consentiva la riduzione
delle sanzioni ad 1/6 anziché a 1/3 allorché l’atto di accertamento era
inviato prima della notifica di un PVC o prima dell’invito al
contraddittorio.
In ogni caso, nell’intento di favorire un ingresso progressivo delle
novità, gli istituti abrogati rimarranno sulla scena per tutto il 2015
affiancandosi dunque al nuovo ravvedimento operoso.
I pro e i contra delle novità.
L’ampliamento del termine temporale – in sostanza fino alla scadenza dei
termini di accertamento – rappresenta indubbiamente l’aspetto più
interessante delle nuove norme, perché finora l’orizzonte temporale del
ravvedimento non superava l’anno dalla violazione.
Inoltre, la “potatura” operata negli istituti deflativi del contenzioso ha
recato con sé, si badi bene, anche il beneficio della rateazione delle
somme dovute, che il ravvedimento operoso non consente mai. Così, ad
esempio, in caso di omesso pagamento di un tributo, un contribuente in
difficoltà finanziaria che intendesse accedere alla rateazione sarebbe
costretto a rinunciare al beneficio di sconti più convenienti e ad
aspettare la comunicazione ex art. 36-bis, pagando la sanzione ridotta al
10% o addirittura la cartella – se fosse necessaria una dilazione ancora
maggiore – e liquidando a questo punto la sanzione piena del 30%.
La convivenza, poi, per il 2015 dei concordati abrogati con le nuove
disposizioni, pone il serio problema dell’individuazione dell’opzione più
conveniente nel singolo caso. E prendiamo come esempio l’adesione ai
processi verbali di constatazione, che è una vicenda abbastanza ricorrente.
Attualmente la norma prevede la riduzione delle sanzioni a 1/6 (il 16,67%
della sanzione piena) con l’inconveniente, però, che l’adesione al verbale
deve essere integrale e cioè deve riguardare necessariamente anche i
rilievi che potrebbero essere illegittimi e quindi contestabili; con il
nuovo ravvedimento, invece, la sanzione aumenta bensì ad 1/5 (il 20% della
sanzione piena) ma il ravvedimento può riguardare soltanto alcuni rilievi e
non altri.
In conclusione, in attesa delle opportune istruzioni dell’Agenzia, sarà –
come sempre – l’esperienza sul campo a dire se la fiducia del legislatore
sulle nuove norme, per il miglioramento del rapporto Fisco-contribuenti,
sia ben riposta.

(franco lucidi)

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