Dopo due anni dalla cessione della farmacia, l’ex titolare deve
“riacquisire” l’idoneità – QUESITO
Vorrei avere informazioni riguardo l’idoneità alla titolarità: io che ero
titolare ed ho venduto la farmacia ho ancora l’idoneità alla titolarità? So
di non poter partecipare a concorsi per sedi farmaceutiche per i successivi
dieci anni alla vendita ma credo che la titolarità segua un discorso
diverso, oppure devo acquisirla nuovamente? Essere titolari di parafarmacia
da un punto di vista burocratico non è lo stesso, considerato che l’ENPAF
lo pago per intero?
Il farmacista che ha ceduto la farmacia può acquistare – per atto tra vivi
(compravendita o donazione) o a causa di morte (chiamata all’eredità o
legato) – un altro esercizio, ma questo gli è consentito una sola volta
nella vita.
Inoltre, ove l’acquisto sia effettuato entro due anni dalla cessione della
prima farmacia, l’interessato non ha necessità di acquisire l’idoneità,
perché la sua titolarità, pur cessata, gode di una sorta di ultra-attività
appunto per due anni.
Decorso invece il biennio, l’ex titolare deve aver cura di svolgere la
famosa pratica professionale (presso un qualsiasi esercizio e previa
comunicazione all’Asl e all’Ordine competente) per almeno sei mesi nel
corso dei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del rogito di
acquisto della seconda farmacia.
In sostanza, questi sei mesi gli consentono l’acquisizione, o, se si
preferisce, la riacquisizione dell’idoneità senza dover quindi sobbarcarsi
la pratica biennale prevista ordinariamente per chi non è stato mai
titolare di farmacia o non abbia conseguito l’idoneità stessa in un
concorso (ordinario) per titoli ed esami.
In questo quadro, quindi, la titolarità di una parafarmacia non svolge
alcun ruolo, come del resto è indifferente anche l’obbligo contributivo nei
confronti dell’Enpaf, che discende infatti, in questo caso, proprio dallo
svolgimento dell’attività di farmacista nella parafarmacia.
(gustavo bacigalupo)