Anche per i trasferimenti coattivi vale il prezzo valore – QUESITO

Il mese scorso mi sono aggiudicato un appartamento in un’asta pubblica. Ho
saputo che per il pagamento dell’imposta di registro posso beneficiare di
un trattamento agevolato.

Si tratta sicuramente del metodo del “prezzo valore”, di cui abbiamo
parlato altre volte, e che consente di calcolare l’imposta non sul valore
del bene trasferito – nel nostro caso il prezzo di aggiudicazione – ma sul
c.d. “valore catastale” dell’immobile, ottenuto moltiplicando la rendita
catastale per un coefficiente di aggiornamento.

Questo metodo – che in realtà non costituisce come tale un’autentica
agevolazione, ma soltanto un criterio alternativo per la determinazione
della base imponibile – consente comunque una notevole, e talora
notevolissima, riduzione del carico fiscale, perché il valore catastale è
generalmente inferiore al prezzo pagato, che a sua volta riflette
tendenzialmente il valore di mercato.

In verità, fino ad una recente sentenza della Corte Costituzionale (Sent.
n. 5 del 23.1.2014), l’applicazione del metodo del prezzo-valore ai
trasferimenti coattivi era contestata dalla stessa Agenzia delle Entrate
sulla base di un’interpretazione (eccessivamente) letterale della norma.
Ora, con questa decisione, la Consulta ha definitivamente posto fine alla
querelle, estendendone l’applicazione anche ai trasferimenti derivanti da
espropriazione forzata e da pubblico incanto.

Il principio, infine, è stato comunque recepito anche dall’Agenzia delle
Entrate (Cir. 2/E/2014) che ha mutato il suo indirizzo precedente
adeguandolo alla pronuncia richiamata.

(tullio anastasi)

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