La ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento –
QUESITO

Dopo numerose lettere di richiamo, sono costretto a procedere al
licenziamento di un magazziniere ma vorrei conoscere il modo per garantirmi
la ricezione della lettera da parte del lavoratore, perché temo che possano
sorgere contestazioni anche pretestuose.

Il licenziamento produce effetto nel momento in cui la relativa
comunicazione del datore di lavoro perviene a conoscenza del destinatario,
che si ritiene da questi conosciuta nel momento in cui giunge al suo
indirizzo, a meno che il lavoratore non provi di essersi trovato, senza sua
colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Nel caso di impiego del servizio postale, la prova della conoscenza del
licenziamento si può avere con l’avviso di ricevimento della raccomandata o
con l’attestazione della compiuta giacenza del plico presso l’ufficio
postale.

Anche in tale evenienza, però, può restare in piedi verosimilmente (tenuto
conto di quel che leggiamo nel quesito) il problema della giusta causa o
del giustificato motivo che la comunicazione può aver invocato, perché, in
caso di impugnativa del licenziamento per la loro asserita insussistenza,
il datore di lavoro – laddove le ragioni del lavoratore siano state accolte
– può essere condannato al pagamento di mensilità suppletive, escluso
tuttavia in ogni caso, come noto, il diritto dell’interessato alla
reintegrazione nel posto di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

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