L’acquisizione di una quota sociale durante il concorso – QUESITO

Ho partecipato al concorso per l’assegnazione di farmacie in forma
associata nel Lazio. Al momento dell’ uscita del bando e della
partecipazione al concorso mi trovavo nella posizione di semplice
farmacista collaboratore; l’associazione con gli altri due colleghi risulta
vincitrice di una sede.
Qualche mese dopo la presentazione della domanda al concorso ho però
rilevato una piccola quota di una farmacia in veste di socio accomandante.
Nel bando è riportato nell’art. 2 che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda si dichiara di non aver ceduto la
propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione deve permanere
fino al momento dell’assegnazione della sede.
Nella posizione in cui mi trovo ora ci è quindi preclusa l’assegnazione? E
vendere la quota equivarrebbe a vendere una farmacia e cadere dunque nella
preclusione decennale?

Il bando di concorso della Regione Lazio prevede all’art. 12, tra le cause
di esclusione dalla graduatoria, la mancanza di uno dei requisiti per
l’ammissione al concorso emersa successivamente all’interpello, e
quell’”emersa” ci pare lasci intendere che tale disposizione riguardi le
preclusioni originarie o il venir meno delle condizioni di partecipazione,
che, sussistenti ancor prima dell’interpello, siano affiorate solo
successivamente, quindi esattamente la fattispecie che La riguarda.

L’acquisto di una quota pur minima di una sas – operato nelle more
dell’espletamento del concorso (sempreché non si tratti di una sas titolare
di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria) – dovrebbe pertanto aver
fatto venir meno una delle condizioni soggettive contemplate dall’art. 2
dello stesso bando per l’ammissione o, come in questo caso, per la
permanenza nella procedura concorsuale.

Quando “emergerà” davvero questa vicenda, Lei, unitamente ai Suoi
“associati”, dovrebbe essere perciò escluso dal concorso; e questo anche
nell’ipotesi in cui provvedesse a cedere in tutta fretta la quota sociale
acquisita, proprio per la mancata conservazione – fino alla data di
pubblicazione della graduatoria – di tutte le condizioni soggettive di
partecipazione al concorso.

Quindi, il problema per Lei non nascerebbe certo dalla cessione della quota
– in ogni caso non equiparabile minimamente alla cessione di una farmacia
e dunque di per sé non comportante la preclusione decennale – ma appunto
dalla sua acquisizione nel corso della procedura.

(stefano lucidi)

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