Spese di ristrutturazione edilizia condominiali: se qualche condòmino non
paga l’intera sua quota – QUESITO

Nel 2014 sono stati effettuati dei lavori straordinari nel mio condominio.
Nel corso dello stesso anno, però, soltanto alcuni condòmini hanno versato
interamente la loro quota, perché altri hanno versato soltanto un acconto.
Sembrerebbe però che l’amministrazione condominiale intenda certificare ai
fini della detrazione fiscale da far valere nella prossima dichiarazione
dei redditi (730 o Unico) l’acconto versato all’impresa ripartendolo tra
tutti i condòmini in ragione dei millesimi posseduti; ma in tal modo chi
non ha pagato l’intera quota ma ha dato solo un acconto beneficerebbe della
detrazione per un importo maggiore di quello corrispondente all’importo
effettivamente pagato… E’ corretto?

La detrazione fiscale a fronte di spese per interventi di manutenzione e/o
ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni condominiali spetta
ai condòmini in proporzione ai millesimi di possesso, anche se i documenti
di spesa sono intestati al condominio come tale.
Tuttavia, come la stessa Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare
(Cir. 57/E/ e 121/E del 1998), le spese che danno diritto alla detrazione
sono soltanto quelle che assolvono la duplice condizione: a) di essere
state sostenute dall’amministratore nell’anno di riferimento (2014) e: b)
per le quali i condòmini abbiano provveduto alla relativa copertura entro e
non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso anno.
Pertanto, per aver diritto al beneficio nella misura piena, i condòmini
morosi devono completare il versamento della loro quota entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi; diversamente, la detrazione
compete nella misura corrispondente all’importo effettivamente versato.
A queste regole si deve attenere anche l’amministrazione del condominio nel
redigere le “certificazioni” di fine anno e quindi, mentre ai condòmini che
vi avranno provveduto tempestivamente dovrà essere certificato il
versamento della quota integrale (e costoro, naturalmente, potranno far
valere la detrazione sull’intero importo), al condòmino invece che avrà
versato nell’anno soltanto un acconto dovrà essere attestato la minor somma
effettivamente corrisposta e solo per quest’ultima potrà quindi far valere
la detrazione fiscale.
In sostanza, dunque, ai condòmini che hanno pagato l’intera loro quota non
può essere rilasciata per nessuna ragione una certificazione per un importo
inferiore sol perché il condominio, a causa di altri condòmini resisi
morosi, non abbia potuto far fronte al pagamento integrale dei lavori
eseguiti.
E senza dubbio, per concludere, l’amministratore che agisse diversamente si
esporrebbe anche ad un’azione di responsabilità.

(paolo liguori)

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