Il Consiglio di Stato rinnega se stesso e “liberalizza” improvvisamente lo
spostamento della farmacia all’interno della sede

In una recentissima circostanza (v. pillola in Piazza Pitagora n. 672)
abbiamo già ricordato che quella del CdS n. 24 del 07/01/2015 è una
decisione che deve amareggiare chiunque abbia minimamente a cuore la
certezza del diritto in generale e una qualche stabilità del diritto delle
farmacie in particolare.

Confermando invero la sentenza del Tar Lazio 14/05/2014, n. 4950 – già da
par suo contraddittoria e parecchio superficiale nel decidere in pratica
di… non decidere (v. pillola in Piazza Pitagora n. 664) – il Supremo
Consesso con strabiliante nonchalance ha ritenuto legittimo il
provvedimento con cui un comune aveva autorizzato il trasferimento nel
capoluogo (dove era ubicato anche l’altra farmacia in esercizio), e sia
pure nell’ambito della circoscrizione di pertinenza, di una farmacia –
guarda caso partecipata proprio dal comune – istituita originariamente in
soprannumero in una frazione, ma riassorbita per effetto della riduzione a
1:3300 del rapporto limite farmacie-abitanti, con lo scenario finale
tuttavia di concentrare nel capoluogo l’intera offerta di farmaci e
privandone del tutto il restante territorio comunale, pur esteso e
tutt’altro che disabitato.

Qui dunque la questione non si pone tanto sulla diversità – per quel che
riguarda una molto presunta libera o meno libera trasferibilità all’interno
della sede – tra farmacie (tuttora) soprannumerarie e farmacie (ora)
numerarie, problema da noi già affrontato e su cui comunque torneremo,
quanto piuttosto sull’inescusabile sciatteria con cui il CdS, appiattendosi
dichiaratamente sulla sent. n. 217 del 7.3.1994, ma ignorando colpevolmente
la sua stessa giurisprudenza degli anni precedenti e ancor più quella di
segno esattamente contrario degli ultimi 20 anni, conclude a favore della
legittimità del provvedimento autorizzativo affermando che “[…] il Comune
non può opporsi alla libera scelta del farmacista, in quanto, com’è stato
osservato, una siffatta facoltà costituisce l’esplicazione dei generali
diritti di libertà di iniziativa economica e dell’esercizio della
professione, sia pure subordinandosi il trasferimento all’autorizzazione
delle competenti autorità, che non può essere negata se non per precipue
ragioni ostative.”.

Le cose non stanno infatti più così, come detto, ormai da molto tempo dato
che questa era stata la posizione assunta dai giudici amministrativi prima
dell’entrata in vigore della l. 2.4.1968 n. 475, cioè nella… preistoria, e
riaffacciatasi nella giurisprudenza solo con qualche tentativo del tutto
sporadico di… ritorno al passato e ora – lo abbiamo appena visto – con
questa sentenza.

Senonché, oggi una decisione del genere è, se possibile, ancor più grave,
perché nel frattempo l’art. 11 del dl. Cresci Italia ha innestato nel
sistema – aggiungendoli o, se si preferisce, sostituendoli alle famose
“esigenze degli abitanti della zona”, indicate come interessi pubblici da
salvaguardare dall’art. 1 della l. 475/68 – criteri nuovi e univoci (“una
più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”, l’“equa
distribuzione sul territorio”, “accessibilità del servizio farmaceutico
anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”) nella
collocazione territoriale degli esercizi, di cui quindi l’amministrazione,
accogliendo o rigettando la domanda di trasferimento, deve ora comunque
tener conto e tendenzialmente anche dar conto nel provvedimento.

Invece, discostandosi persino da due suoi recentissimi precedenti
perfettamente in tal senso (v. sent. n. 5840 del 25/11/2014: cfr. pillola
in Piazza Pitagora n. 671 e, per la prima volta, v. sent. n. 4705 del
16/9/2014: cfr. pillola in Piazza Pitagora n. 667), di tutto questo il
Consiglio di Stato si è qui allegramente disinteressato!

Un consigliere pigro, un collegio distratto, o che altro?

(gustavo bacigalupo)

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