Impresa familiare: stop a rettifiche arbitrarie – QUESITO

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo a una verifica della nostra
posizione e, da quel che hanno riferito i funzionari, in caso di recupero
di reddito imponibile, questo sarebbe posto interamente a carico del
titolare della farmacia, che è mio padre, pur sussistendo tra noi
un’impresa familiare.

Proprio lo scorso anno, appunto in materia di tassazione dei redditi
dell’impresa familiare, una sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia (384/03/14) è intervenuta con un chiarimento
importante.

In sintesi, secondo i giudici emiliani il maggior reddito scaturente
dall’accertamento su un’impresa familiare non può essere ripartito tra il
titolare e i collaboratori con percentuali diverse da quelle indicate nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento, a meno
che il Fisco non contesti proprio la titolarità delle rispettive quote.

La tesi – anche se affermata, per il momento, soltanto da un giudice di
merito – appare a nostro avviso di grande rilievo per almeno due motivi.

Innanzitutto, perché implicitamente chiarisce la rilevanza fiscale del
reddito del collaboratore familiare nonostante in tempi non troppo lontani
l’Agenzia delle Entrate abbia ritenuto l’esatto contrario (Ris. 176/E del
28/04/2008).

E, in secondo luogo, perché pone dei “paletti” al Fisco con riguardo
all’imputazione delle riprese a tassazione, che non possono essere fatte
arbitrariamente – magari “caricandole” sul soggetto che ha l’aliquota
marginale più elevata secondo criteri di pura e semplice massimizzazione
del gettito erariale – ma devono corrispondere per l’appunto, fino a prova
contraria, alle quote di partecipazione che figurano nella dichiarazione
dei redditi.

Beninteso, restano fermi i principi sia codicistici che tributari, secondo
i quali la misura della partecipazione dei familiari deve comunque
rispecchiare l’effettivo apporto lavorativo reso da ognuno di loro
nell’anno volta a volta di riferimento, anche se, per la verità, questo è
un aspetto che l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto sinora di
penetrare molto raramente, circoscrivendo nei fatti i suoi interventi
soprattutto nei casi di imputazione ai collaboratori familiari di redditi
straordinariamente elevati.

(franco lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!