Donazione al coniuge di un immobile – QUESITO
Vorrei sapere se, donando a mia moglie un appartamento acquistato con i
vantaggi prima casa (sono trascorsi più di 5 anni dall’acquisto) e
comprandone un altro, posso usufruire dei vantaggi prima casa.
Se sono trascorsi più di cinque anni dall’acquisto dell’immobile oggetto
della futura donazione, si è ormai al riparo dalla causa di decadenza posta
dal comma 4 della nota II-bis all’art. 1 Tariffa T.U.I.R., per la quale,
infatti, il beneficio viene revocato in caso di cessione prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”.
L’agevolazione, pertanto, può considerarsi ormai consolidata e non più
“pregiudicata” dalla cessione, la quale peraltro – e qui veniamo al dunque
– potrebbe ottenere l’effetto di rimettere in carreggiata il cedente per la
stessa agevolazione sull’acquisto di un nuovo immobile, se in conseguenza
del trasferimento venissero ad esistenza due delle condizioni richieste
dalla norma per l’ottenimento del beneficio, e cioè quella di non essere
“titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da
acquistare” e quella di non essere “titolare neppure per quote, anche in
regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata con l’agevolazione”.
Ma, s’intende, dovrebbero essere soddisfatte anche tutte le altre
condizioni previste dalla richiamata nota II-bis.
(andrea piferi)
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