Le dimissioni del farmacista ospedaliero vincitore in forma associata di
una farmacia – QUESITO
Nell’attesa del rilascio del provvedimento di titolarità che verrà emesso
in Toscana entro sei mesi dall’assegnazione, è necessario costituire la
società tra noi subito dopo l’assegnazione?
Considerato infatti che uno degli associati, il sottoscritto, è un
farmacista ospedaliero (per il quale il termine di preavviso è di 90
giorni), e volendo evitare di restare per diversi mesi senza stipendio, è
possibile costituire al più presto una società inattiva?
I profili di incompatibilità del farmacista ospedaliero per l’assunzione
della quota sociale di una società di farmacisti potrebbe assumere
rilevanza, stando alla lettera dell’art. 8 della l. 362/91, sin dal momento
della costituzione della società che è comunque necessario formare – per
rispondere ad altro Suo specifico interrogativo – subito dopo
l’accettazione della sede, perché il rogito di costituzione è uno dei
documenti che deve ineludibilmente essere prodotto unitamente all’istanza
del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della
farmacia.
L’art. 8 parrebbe cioè sancire il principio secondo cui è la partecipazione
alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con
“qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” e/o con “la posizione di
collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia”, e dunque –
proprio nel caso del farmacista ospedaliero – l’incompatibilità sarebbe
addirittura duplice, trascurando un eventuale terzo profilo di impedimento
derivante dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei
farmacisti ospedalieri.
Ma coniugando tra loro, sul piano sistematico, gli artt. 7 e 8 della l.
362/91, potrebbe invece dedursi che l’incompatibilità – qualsiasi ipotesi
di incompatibilità – possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione
soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto
conto che l’art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a
sua volta si rivolge a società di persone titolari di farmacia.
Questa, come si vede, sembrerebbe in definitiva una questione ancora
aperta, quanto in ogni caso molto delicata perché inerente agli aspetti
strutturali delle società di farmacisti.
La Sua idea però della società “inattiva” non è campata in aria, e del
resto non è nuova, perché proprio sulla “inattività” della società (non
essendo ancora titolare di farmacia) possono ancorarsi e trovare fondamento
numerose ipotesi di lavoro.
Senonchè, come accennato, qui il problema deriva dalla lettera dell’art. 8,
che la Regione e/o il Comune e/o l’ASL potrebbero anche risolvere in
termini di massimo formalismo, negando quindi addirittura il rilascio della
titolarità laddove in cui ritenga illegittimamente formata la società
appunto per la Sua incompatibilità al momento della costituzione.
Nel concreto sarebbe quindi probabilmente preferibile che Lei acquisisca
anche in via breve il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di
Asl e Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che,
diversamente, si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli
oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la
responsabilità che Lei rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori
nel caso di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una scelta rivelatasi
sbagliata.
Dinanzi a un parere negativo, allora, potrebbe essere tutto sommato molto
più “pragmatico” accelerare la cessazione del rapporto di lavoro con
l’ospedale, pure accollandosi l’eventualità di dover subire una trattenuta
per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di
retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell’attivazione della farmacia.
Per completezza, tuttavia, la rinviamo alla Sediva news del 20/01/2015 (“Un
altro “convitato di pietra” dei concorsi straordinari sono forse cadute le
disposizioni sull’incompatibilità del socio”), da cui potrà trarre qualche
spunto diverso e soprattutto indicazioni ulteriori circa le scelte che Lei
è chiamato a operare in questa sofferta e controversa fase post-
graduatoria.
(gustavo bacigalupo)
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