La battitura dello scontrino “non fiscale” alla consegna della DCR –
QUESITO

Ma è ancora necessario emettere lo scontrino non fiscale quando consegniamo
le ricette?

L’obbligo di emettere lo scontrino fiscale al momento della presentazione
della distinta contabile riepilogativa con la dizione “corrispettivo non
pagato” è stato introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del
6/07/1983 ed è tuttora in vigore.

Ma, come è noto, si tratta di un adempimento meramente formale, perché lo
scontrino non deve essere conservato, dato che la sua finalità è soltanto
quella di imprimere nella memoria del registratore di cassa gli importi
delle distinte contabili emesse.

Il cerchio naturalmente si chiude con l’emissione, all’atto del pagamento
da parte del SSN, dello scontrino “definitivo” per l’importo riscosso.

Questo duplice adempimento permette al farmacista di beneficiare
dell’esigibilità differita dell’iva “contenuta” nella DCR, cioè, in
pratica, di posticipare il versamento dell’iva inerente all’incasso del
corrispettivo (sempreché lo “Split Payment” non finisca per operare anche
sulla DCR…).

E’ bene anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva, e quindi
quello dell’emissione dello scontrino “definitivo”, non è rappresentato
dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o
finanziari (quali, ad esempio, Credifarma, Interfarma, ecc…) per l’anticipo
delle “distinte”, ma solo dalle successive ed effettive liquidazioni da
parte dell’ente erogatore.

In particolare, l’importo che va battuto sugli scontrini è il valore
esposto nella “distinta” nel campo “TOTALE” (quindi al lordo delle
trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel
campo “importo da liquidare” (che è ovviamente la somma che verrà nel
concreto percepita): quelle trattenute costituiscono, infatti, un costo da
contabilizzare nel conto economico, pur se, per esigenze di
semplificazione, esse vengono riscosse in occasione della liquidazione
della “distinta” senza per questo, però, ridurre né l’imponibile, né
l’iva.

In alternativa, ragioni di praticità possono in ogni caso consigliare di
“rinunciare” – con riguardo al solo importo delle trattenute, beninteso –
al meccanismo dell’esigibilità differita, con il conseguente versamento
(anche) dell’iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo
dall’effettivo incasso, e dunque, in sostanza, di battere gli scontrini
(quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi) per il solo
ammontare indicato nel campo “importo da liquidare” e corrispondente alla
somma effettivamente percepita.

Non resta, insomma, che scegliere tra le due soluzioni, tenendo peraltro
presente che la seconda – nella gestione della farmacia – si presenta
verosimilmente la più semplice.

(stefano
civitareale)

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