Il rifiuto del farmacista a consegnare il farmaco a un medico privo della
prescritta ricetta… medica – QUESITO

Sono un medico specialista che da anni svolge la sua attività nel pieno
rispetto della legge incappato in un bruttissimo episodio.
Ieri sera trovandomi a xxxxx (in provincia di yyyyy) e avendo avuto un
terribile attacco di cefalea, mi sono rivolto alla farmacia più vicina per
avere una confezione di Aulin, ma purtroppo nell’emergenza non avevo con me
il ricettario.
Ho quindi esibito al farmacista il mio tesserino dell’ordine dei medici
insieme alla carta di identità (alla voce professione si leggeva
chiaramente “medico specialista”) appellandomi alla legge che consente ai
medici l’approvvigionamento di farmaci per uso professionale urgente.
Il farmacista però è stato molto sgarbato e con un gesto ha quasi fatto
cadere i miei documenti e allora gli ho chiesto gentilmente ancora una
volta di fare una fotocopia del tesserino e di lasciarmi scrivere la
prescrizione ma non c’è stato niente da fare.
Quindi, nonostante la prostrazione fisica del momento e la rinorrea, ho
chiamato al telefono l’ordine dei farmacisti che mi ha confermato che il
farmacista avrebbe dovuto consegnarmi il farmaco richiesto sia in quanto
medico che come paziente affetto da patologia cronica (cefalea a grappolo).

Di tutta questa brutta storia resta tanta amarezza, ma avendo intenzione di
procedere per vie legali vorrei conoscere il Suo parere.

Il D.M. 31/3/2008 del Ministero della Salute disciplina le condizioni che
consentono al farmacista, in caso di estrema necessità ed urgenza, di
consegnare al cliente che ne faccia richiesta medicinali con obbligo di
prescrizione medica in assenza della presentazione della ricetta.
D’altro canto i medici, ai sensi dell’art. 43, comma 6, D.P.R. 09/10/1990
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), sono autorizzati ad approvvigionarsi
attraverso autoricettazione, ma, attenzione, per uso professionale urgente.

Per tornare al D.M. Salute del 31/03/2008, l’art. 7 prevede anche – in
assenza di evidenza documentale della patologia – la possibilità per il
paziente di sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità
circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto,
dichiarazione che deve essere conservata dal farmacista e annotata
nell’apposito registro.
Perciò, anche in considerazione della Sua qualità di medico ma soprattutto
alla luce di tutto quel che Lei testualmente riferisce in ordine
all’accaduto, ci sarebbero stati magari gli estremi per consegnarLe il
farmaco richiesto, sempre tenendo conto, però, che tutte le ipotesi
(contemplate dal richiamato D.M.) di dispensazione di un farmaco soggetto a
prescrizione in assenza della ricetta medica hanno come presupposto
l’estrema necessità ed urgenza, e rappresentano, quindi, vicende del tutto
eccezionali.
E proprio quest’ultimo aspetto ci pare possa anche deporre a favore del
comportamento del farmacista, pur se forse quest’ultimo può essersi
rivelato eccessivamente “integralista”, dato che – essendo appunto un
medico – egli avrebbe potuto nei fatti trasferire proprio a Lei qualsiasi
responsabilità inerente alla dispensazione del farmaco in questione,
richiedendoLe il rilascio di quella dichiarazione, ovvero, permettendoLe
un’autoricettazione (in fondo possibile anche in assenza del Suo
ricettario…) ovviamente comprensiva delle necessarie annotazioni circa
l’urgenza dell’“uso professionale” del medicinale (a quel punto, tuttavia,
difficile per Lei da invocare…).
Per avviare comunque con buona serietà un’azione legale, sarebbe necessario
dare adeguata prova dei fatti occorsi, anche mediante la testimonianza di
un terzo che però – da quel che ci pare di capire – in questa circostanza
sembrerebbe mancare, non potendo evidentemente assumere le sembianze di un
teste il Suo interlocutore in quella chiacchierata telefonica con l’Ordine
dei Farmacisti.

(gustavo bacigalupo)
SC/fi

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