Gli aspetti fiscali della cessione di farmacia – QUESITO
Vorrei essere aiutato perché dovendo acquistare una farmacia mi è stato
detto che il venditore dovrebbe corrispondere allo stato un 43%, è vero e
perché? Anche se poi dovrà comprare una nuova? Cosa devo prevedere sul
piano fiscale?
Il quesito richiederebbe naturalmente una risposta molto più articolata,
che tuttavia dobbiamo circoscrivere ai profili più rilevanti.
Possiamo intanto ricordare che, dal lato dell’acquirente (che poi è il
Suo), egli è obbligato al versamento dell’imposta di registro pari al 3%
del valore dell’azienda compravenduta, quale risultante dalla sommatoria
del valore di avviamento, degli arredi, delle stigliature e delle merci
calcolate al prezzo di costo al netto dell’iva.
Dal lato del venditore, invece, la cessione realizza una plusvalenza
tassabile ai fini dell’Irpef con varie modalità.
Infatti, ove la farmacia sia ceduta dopo il decorso di 5 anni, il cedente
potrà chiedere la “tassazione separata” e pertanto sulla plusvalenza
realizzata sarà applicata un’aliquota Irpef corrispondente alla media di
quelle dichiarate negli ultimi due anni di imposta antecedenti la cessione,
versando in particolare un importo – pari al 20% della plusvalenza
realizzata – già in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
realizzo, mentre la residua percentuale sarà calcolata e richiesta
direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro un anno e mezzo circa dalla
presentazione del mod. Unico.
Ove, invece, la cessione sia effettuata prima del decorso di un quinquennio
dalla sua acquisizione, la plusvalenza sarà tassabile per intero nell’anno
di realizzo e perciò andrà aggiunta all’utile della farmacia scontando
l’aliquota marginale del 43% (quella evocata nel quesito….), oltre alle
addizionali comunali e regionali.
Peraltro, nel caso, che sembra essere proprio questo, in cui il cedente
prosegua l’attività di impresa, magari acquistando altra farmacia, avrà
facoltà di “spalmare” la plusvalenza in cinque anni di imposta, riducendo
così con ogni probabilità il carico fiscale, perché verosimilmente,
nell’ipotesi in cui abbia cioè davvero acquistato altra azienda, potrà
portare in deduzione la quota di ammortamento afferente l’acquisto.
A questo discorso andrebbero aggiunte altre considerazioni in relazione
alle diverse modalità di cessione della farmacia (una tra tutte, mediante
la costituzione di una società e successiva cessione di quote), e anche in
ordine alla futura probabile neutralità fiscale della cessione d’azienda,
come anticipato nella Sediva News del 18.09.2014 (“Fiscalmente neutre le
future cessioni di aziende”) alla quale pertanto La rimandiamo.
(stefano lucidi)
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