La somma riscossa dalla farmacia a titolo di deposito o cauzione – QUESITO
Come si può trattare dal punto di vista fiscale un deposito o una cauzione,
visto che si prende del denaro che comunque sarà restituito, oppure, come
nel caso dell’affitto delle stampelle, il cliente lascia un deposito da cui
verrà detratta la somma relativa ai giorni d’uso?
Le somme ricevute in deposito e/o cauzione per le più varie ragioni non
costituiscono ricavi imponibili né ai fini iva né ai fini delle imposte
dirette, dato che non rappresentano il corrispettivo di una cessione di
beni e/o di una prestazione di servizi ma semplici movimentazioni
finanziarie, cioè dazioni di denaro a garanzia della restituzione di
determinati beni dati in uso dalla farmacia ai propri clienti.
Al momento dell’incasso, al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta
non fiscale, con chiara indicazione della causale del versamento: “cauzione
per consegna n. 1 bombola ossigeno” ovvero: “per affitto n. 1 paio
stampelle” ecc., copia della quale dovrà essere conservata nel misuratore
fiscale proprio per giustificare, in caso di verifica, la mancata
inclusione di tali somme nei corrispettivi giornalieri.
Nella contabilità della farmacia, poi, sempre in corrispondenza della data
dell’incasso, dovrà essere acceso un debito verso il cliente, da chiudere
al momento della restituzione del denaro.
Infine, se al momento della restituzione dei beni, la cauzione viene
“convertita” – tutta o in parte – in corrispettivo, sarà obbligatorio
secondo le regole generali fatturare o scontrinare la somma corrispondente;
in contabilità il debito verso il cliente verrà stornato per la parte
corrispondente al corrispettivo pagato restituendo naturalmente la
differenza.
(roberto santori)