La pausa giornaliera del lavoratore – QUESITO
Sono il titolare di una farmacia urbana e nel corso degli anni ho stipulato
diversi rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontali e verticali. Fino
ad oggi non avevo mai avuto problemi con la pausa giornaliera ma ora ho
necessità di sapere se per legge sono obbligato a concederla e in che
misura.
Le c.d. pause giornaliere sono state disciplinate all’interno del D. Lgs.
66/2003, in cui è stabilito che, nel caso in cui l’orario giornaliero di
lavoro ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa
per il recupero delle energie psico-fisiche e/o per la consumazione del
pasto.
E, quanto ai rapporti di lavoro a tempo parziale, per poter ben individuare
l’esistenza o meno dell’obbligo della concessione della pausa minima
giornaliera, è necessario considerare le ore effettive di lavoro.
Nel part-time orizzontale, ad esempio, si parte dal presupposto che
l’attività lavorativa del dipendente non superi le sei ore giornaliere,
cosicché non spetterebbe in tal caso al lavoratore alcuna “pausa pranzo”.
Nel part-time verticale in cui il lavoratore presta dalle sette alle dieci
ore giornaliere bisognerebbe invece concedere una pausa di almeno dieci
minuti.
Per attenuare l’eventuale monotonia e/o ripetitività del lavoro, la pausa
comunque deve essere goduta tra l’inizio e la fine della giornata di lavoro
e non può in ogni caso essere sostituita con il c.d. tempo tuta, né è
consentito farne beneficiare al termine dell’orario giornaliero permettendo
così al prestatore di lavoro, ad esempio, di terminare prima la giornata
lavorativa.
(giorgio bacigalupo)
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