L’elettrocardiogramma in farmacia – QUESITO
Quali sono le modalità operative per erogare il servizio di ECG nella
farmacia?
In particolare, è l’infermiere a dover applicare gli elettrodi? O può farlo
anche il farmacista? E c’è bisogno di farlo in un locale separato?
Relativamente alla refertazione, è possibile inviare il tracciato con
scansione al cardiologo, via email, che poi provvederà a farci avere il
referto, sempre via email, che noi consegneremo al paziente? E può
definirsi una modalità di “telemedicina”?
Per l’“elettrocardiogramma in farmacia” non possiamo evidentemente che
intendere quello annoverato tra i “servizi di secondo livello” di cui
all’art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 153/2009 e disciplinato –
quanto a condizioni, termini e modalità di esecuzione – dalle relative
norme di attuazione contenute nel Decreto del Ministero della Salute del
16/12/2010.
Parliamo, per l’appunto, degli esami effettuabili “mediante dispositivi per
consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele
cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia
accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici,
professionali e strutturali.” (art. 3, comma 1), restando peraltro esclusa
“ogni attività di prescrizione e diagnosi” (art. 1, comma 2) e ovviamente
anche la presenza di un medico in farmacia per effetto, a tacer d’altro,
del divieto di cui all’art. 102 del T.U.L.S.
Riguardo, poi, all’intervento manuale dell’operatore sanitario (se
debba/possa essere l’infermiere ad applicare gli elettrodi…) sempre quel
decreto prevede che, per i pazienti “in condizioni di fragilità di non
completa autosufficienza” (art. 1, comma 1), il test può essere eseguito
con l’intervento (“supporto”) di un operatore sanitario, che naturalmente
può essere l’infermiere (se presente in farmacia) ma anche – riteniamo – lo
stesso farmacista, dato che tale intervento non consiste certo in una
prestazione medica ma in un mero ausilio nell’utilizzo materiale
dell’apparecchio per l’esecuzione di un test che in condizioni di normalità
deve essere “gestibile” direttamente dal paziente.
Per quanto attiene alle concrete condizioni di erogazione del servizio, le
farmacie che intendono effettuare questo tipo di assistenza “utilizzano
spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentono l’uso, la
manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in
condizioni di sicurezza, nonché l’osservanza della normativa in materia di
protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione” (art. 4, comma 1).
Il rispetto della normativa in materia di privacy, infatti, è un profilo
delicato in tutte le pratiche di telemedicina e deve essere particolarmente
“sentito” soprattutto per quanto riguarda l’invio dei dati del tracciato al
centro diagnostico, la ricezione dei referti e l’inoltro degli stessi ai
pazienti con mezzi “tracciabili” quali la posta elettronica, come del resto
accennato anche nel quesito.
(stefano civitareale)
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