La permanenza in farmacia dei funzionari dell’A.f. nel corso di una
verifica fiscale

La Cassazione (v. la pillola: “Il termine “lungo” delle verifiche fiscali
in farmacia – Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 20/11/2014, n.
24690” in Piazza Pitagora n. 670 del 25/11/2014) ha appena ribadito,
probabilmente una volta per tutte, che sono legittimi gli avvisi di
accertamento emessi a seguito di verifiche fiscali – condotte dai
funzionari (civili o militari) dell’A.f. presso la sede dell’azienda – che
vi si protraggano per un periodo superiore ai trenta giorni stabiliti
dall’art. 12, co. 5, della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).
In particolare, allineandosi all’orientamento maggioritario della
giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis , Cass. n. 11183/2014; Cass.
26732/2013; Cass. n. 17002/2012; Cass. n. 14020/2011) ed alcune
interpretazioni dell’A.f. (su tutte v. CM 64/E/2001), gli Ermellini hanno
ribadito che il termine di permanenza presso la sede del contribuente ha
natura meramente ordinatoria “in quanto nessuna disposizione lo dichiara
perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo
decorso”.

(mauro giovannini)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!