Le novità sugli immobili di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa –
QUESITO

Sto acquistando un appartamento prima casa ma ho sentito che sono cambiate
le condizioni per considerare un immobile “di lusso” allo scopo di
beneficiare delle relative agevolazioni.

Intanto, come ricorda anche il quesito, le agevolazioni prima casa non
possono riguardare in principio gli immobili c.d. “di lusso”.
Dal 1° gennaio 2014 la riforma della tassazione dei trasferimenti
immobiliari (D.Lgs. 23/2011) ha però mutato i criteri di identificazione
(anche) degli immobili di lusso, stabilendo che per tali si intendono le
unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni
di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
storici o artistici), indipendentemente dalle loro caratteristiche.
In precedenza, invece, bisognava fare riferimento ad un decreto del Min.
Lavori Pubblici del 1969, che stabiliva le condizioni per le quali
l’immobile poteva definirsi di lusso a prescindere – dunque quasi
all’inverso, come abbiamo appena visto, di quel che vale oggi – dalla
categoria catastale di appartenenza.
Così, ad esempio, tanto per citare il caso più ricorrente, un appartamento
con una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina) era
sempre da considerarsi di lusso, anche se non accatastato “A/1”.
Ora, il D.Lgs. 23/2011 ha recato inopinatamente l’innovazione soltanto per
l’imposta di registro, cosicché per gli acquisti effettuati in regime di
iva era rimasto il riferimento al “vecchio” decreto ministeriale.
Quindi, il decreto semplificazioni fiscali (n. 175 del 21/11/2014), entrato
in vigore lo scorso 13 dicembre, ha posto appunto rimedio al deplorevole
“disallineamento” tra le due normative – causato solo, evidentemente, dalla
disattenzione del legislatore – estendendo la novità anche agli acquisti in
regime di iva.
In definitiva, a partire da quella data, quando si parla di abitazione di
lusso ai fini dell’agevolazione prima casa, deve intendersi sempre e
soltanto – che l’acquisto avvenga in regime di registro o in regime di iva
– un’unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
prescindendo pertanto dalle sue caratteristiche.
(stefano
civitareale)

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