Quando il cliente non restituisce alla farmacia la bombola d’ossigeno –
QUESITO
Nel turno di notte ho consegnato in regime di ssn una bombola di
ossigeno (che avevo in comodato d’uso), non facendo pagare nessuna
cauzione in accordo verbale che mi sarebbe stata subito restituita.
Ma dopo 4 mesi, nonostante ripetuti tentativi, questo non è ancora
avvenuto.
Nella fornitura di ossigeno medicale, lo schema contrattuale è quello della
vendita del gas, che deve avvenire necessariamente – non essendo possibile
per ovvie ragioni la sua cessione in forma libera – mediante la consegna in
bombola.
D’altra parte questa non può come tale costituire oggetto della cessione,
avendo solo la funzione di contenitore e la sua consegna al cliente dà vita
a sua volta a un contratto di comodato con il conseguente obbligo di
restituzione a carico del cessionario, secondo i principi generali
stabiliti dall’art. 1809 c.c.
Riguardo al termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede che, se
nel contratto non è convenuto alcun termine, il cliente-comodatario è
tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito in conformità al
contratto, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas
ivi contenuto.
Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo
criterio, la farmacia può anche agire giudizialmente per la restituzione, a
parte l’ovvia considerazione che il costo dell’azione legale rischia di
rivelarsi ben superiore al valore del bene da recuperare…
Quanto alla cauzione, questa può essere richiesta – ma non
obbligatoriamente – proprio a garanzia della restituzione della bombola
stessa.
E se pertanto la farmacia decide di non farla versare per ragioni – diciamo
così – di “politica commerciale”, si espone naturalmente proprio al rischio
di comportamenti scorretti da parte della clientela.
(roberto santori)
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