Ancora sul trattamento fiscale del Trust – QUESITO
Ho letto la Vostra attenta e precisa risposta per la gestione del Trust
sotto il profilo fiscale.
Per i Trust trasparenti in caso di scioglimento, quali sono i tributi che
debbono essere versati? E’ possibile applicare la norma che prevede
l’esclusione, la tassazione quando l’assegnazione della farmacia avviene ad
uno dei beneficiari?
Al momento dell’attribuzione ai beneficiari dei beni precedentemente
conferiti in trust, sussiste l’obbligo, secondo la stessa Agenzia delle
Entrate, di versare la sola imposta di registro in misura fissa (oggi
corrispondente ad € 200), essendo le relative eventuali imposte (di
donazione) dovute al momento della disposizione dei beni in trust con le
inerenti percentuali e franchigie.
Dobbiamo in ogni caso segnalare che qualche sentenza di giudici tributari
di merito tende a “invertire” il momento impositivo, applicando cioè
l’imposta di donazione eventualmente dovuta al momento dell’attribuzione
del bene al beneficiario e non al momento dell’istituzione del trust, ma
sull’argomento manca ad oggi una pronuncia della Cassazione che possa
fornire una risposta definitiva.
Pertanto, la norma che prevede l’esclusione dalla tassazione nell’ipotesi
in cui il trustee detenga, nel caso che ci riguarda, la farmacia costituita
in trust per almeno cinque anni – e purché il beneficiario sia un figlio o
il coniuge del disponente – l’esenzione da imposta si applica allo stato
attuale “da subito”, cioè al momento della registrazione dell’atto di
trasferimento a favore del trustee della farmacia conferita in trust.
(stefano
lucidi)