Non cambiano, almeno per ora, le imposte sulle successioni e donazioni
Era un dubbio insinuato da qualche tempo da più parti e da ultimo anche
dagli organi di stampa specializzata.
Sembrava, infatti, che allo scopo di raddoppiare il gettito derivante dalle
imposte di successione (oggi di 500 milioni di euro annui), si intendesse
metter mano, in occasione dell’approvazione della Legge di stabilità del
2015, alla franchigia ora vigente e alle aliquote applicate.
L’odierno TU delle imposte di successione e donazione, in particolare,
prevede la franchigia di un milione di euro a favore di ciascun parente in
linea retta del de cuius e del coniuge, e di 100 mila euro nei casi di
successione o donazione tra fratelli, che avrebbero dovuto, secondo quelle
“voci”, essere ridotte, rispettivamente, a euro 200/300 mila euro e 30/50
mila euro.
Le aliquote attualmente applicate, ricordiamolo, sono: del 4% per i beni
devoluti a favore del coniuge o dei parenti in linea retta; del 6% per
quelli devoluti ai fratelli o altri parenti fino al quarto grado e dell’8%
per gli estranei; e queste, stando alle indiscrezioni, avrebbero potuto
essere aumentate, rispettivamente al 5%, all’8% e al 10%.
In realtà, le cose stanno andando per il momento diversamente, perché il
testo, pur non definitivo, della Legge di stabilità questo argomento non lo
sfiora neppure.
Restano quindi ancora in vigore tutte le disposizioni in materia, comprese
sia quella che prevede l’esenzione da imposte di successione e donazione
nel caso di trasferimento di aziende e di quote sociali a favore di
parenti in linea retta o del coniuge (quando questi ultimi dichiarino di
proseguire l’attività per oltre cinque anni), e anche l’altra riguardante
l’ammontare imponibile sempre delle aziende e delle quote sociali, che ad
oggi – come probabilmente è noto – vanno assunte senza considerare il
valore di avviamento.
L’aria però, anche sotto quest’aspetto, non promette molto di buono e
pertanto, nell’incertezza, vale la pena di valutare eventuali trasferimenti
di beni (inclusi evidentemente anche le farmacie e le quote sociali) entro
la fine dell’anno, cioè prima che entri in vigore una qualsiasi “mini
riforma” della materia che non potrebbe certo essere di miglior favore per
il contribuente.
(Studio Associato)
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