Il trattamento fiscale del trust – QUESITO
Ho letto il vostro interessante articolo sul trust, ma non avete
approfondito le questioni fiscali; vorrei quindi sapere quali sono i
tributi dovuti al momento della costituzione del trust e durante lo
svolgimento dell’attività.
L’atto istitutivo del trust, redatto da un Notaio per atto pubblico, è
soggetto all’imposta fissa di registro pari a € 200,00, mentre il
successivo (o contestuale) atto di trasferimento della farmacia – perché è
della farmacia che intendiamo naturalmente parlare – a nome e favore del
trustee sconta le imposte di successione e donazione, le quali infatti
colpiscono anche gli atti di costituzione di vincoli di destinazione (come
appunto quello costitutivo di un trust); pertanto, l’aliquota volta a volta
applicabile dipende dal rapporto – di parentela o affinità o estraneità –
tra il disponente e il beneficiario.
Cosicché, quando quel rapporto è ad esempio di primo grado (padre-figlio) o
di coniugio, l’aliquota è del 4% per la parte eccedente la franchigia di €
1.000.000; tra fratelli si applica quella del 6% per la parte eccedente la
franchigia di € 100.000; nei rapporti poi di parentela fino al quarto grado
o di affinità in linea retta (suocero e genero), come pure tra affini in
linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è sempre del 6% ma senza
alcuna franchigia; infine, quando il rapporto sia tra estranei l’aliquota è
dell’8%, sempre senza applicazione di alcuna franchigia.
Secondo le norme generali applicabili anche al trust, l’imponibile deve
però essere assunto al netto dell’avviamento, che notoriamente è il valore
di gran lunga dominante per una farmacia, con la conseguenza che nella
maggior parte dei casi (rapporto in linea retta o coniugale) non è dovuta
alcuna imposta, in quanto rientrante nella franchigia di un milione, tenuto
conto che la differenza tra le attività e le passività alla data di
formazione degli atti (che assurge a valore imponibile) conduce
generalmente ad un importo molto basso.
Inoltre, nel caso in cui il trustee dichiari di voler detenere la farmacia
per almeno un quinquennio (perché sia trasferita al beneficiario, coniuge o
figlio, alla sua scadenza), c’è addirittura l’esenzione dalle imposte di
successione e donazione, senza dunque la previsione di alcuna franchigia.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui vi sia un trasferimento anche del locale
costituente bene immobile strumentale, si applicano le imposte ipotecarie e
catastali nella misura complessiva del 3% del valore in comune commercio (a
questo fine possono essere assunti i valori indicati dall’Osservatorio del
mercato immobiliare – OMI – dell’Agenzia delle Entrate).
Quanto all’imposizione diretta, il trust in quanto tale dovrà aprire una
propria partita iva (come fosse una società di capitali) e pagherà l’Irap
annualmente dovuta, mentre nel caso in cui il trust sia “trasparente”, cioè
con l’indicazione dei beneficiari, a questi ultimi verrà imputato proprio
per “trasparenza” il reddito dichiarato dal trust con apposito mod. Unico e
pertanto costoro verseranno l’Irpef e le relative addizionali su questo
importo.
Ove, invece, il trust sia “opaco” (e quindi senza indicazione dei
beneficiari), il trust pagherà sia l’Irap che l’Ires.
Queste le indicazioni in linea di massima, che, come si vede, non
presentano almeno al momento grandi complessità.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!