Le SS.UU della Cassazione ribadiscono ancora una volta (dovrebbe essere
l’ultima…) la nullità dell’iscrizione ipotecaria esattoriale senza la
preventiva comunicazione
La Suprema Corte ha infatti confermato una volta di più che l’iscrizione
ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR 602/73 – quella operata dall’Agente
della Riscossione per carichi di ruolo non saldati, per intenderci – come
“atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente
medesimo” deve essere sempre comunicata prima di essere eseguita, nel
rispetto e a tutela del diritto di difesa del contribuente, innescando
perciò con lui il necessario contraddittorio.
E questo, si badi bene, anche in difetto di una specifica previsione
normativa, che pure è stata introdotta, ma solo a partire dal 2011 (D.L.
70 n. 2011).
Pertanto, l’iscrizione d’ipoteca non preceduta da rituale comunicazione –
concludono gli Ermellini – è nulla.
La decisione è naturalmente di massimo rilievo perché pronunciata dalle
Sezioni Unite, che hanno tra l’altro il compito di dirimere i contrasti
giurisprudenziali scaturenti da pronunce contrastanti sullo stesso
argomento.
Il principio della preventiva comunicazione, quindi, vale anche per le
situazioni ante 2011 per le quali non vigeva la norma richiamata che, se
ancora aperte, dovranno dunque essere decise in aderenza al principio
definitivamente stabilito dalle Sezioni Unite.
Tuttavia, in virtù della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita
illegittimamente conserva la sua efficacia fino a che il giudice non ne
ordini la cancellazione, senza la possibilità, insomma, che la declaratoria
di nullità possa sortire effetti retroattivi.
(franco lucidi)
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