I moduli relativi ai farmaci consegnati in assenza della prescritta ricetta
medica – QUESITO
Per quanto tempo vanno conservati i moduli relativi alla consegna di
farmaci senza la prevista ricetta medica ?
Il decreto del Ministero della Salute del 31/03/2008 prevede le formalità
che il farmacista deve osservare quando – in caso di estrema necessità e
urgenza – dispensi medicinali assoggettati a prescrizione senza la
presentazione della ricetta.
In particolare, egli è tenuto a compilare il modulo relativo alla
specialità consegnata senza prescrizione medica, indicando il motivo della
richiesta, la patologia di cui è affetto il paziente, la denominazione del
farmaco e facendo comunque siglare la dichiarazione di responsabilità.
Il modulo va consegnato in copia al paziente per il successivo inoltro al
medico curante e naturalmente anche conservato in copia dal farmacista.
La norma non indica la durata relativa alla conservazione di tale
modulistica e pertanto, in via prudenziale e per così dire “analogica”,
può essere assunto il termine di due anni previsto dall’art. 45 del DPR n.
309/90 (T.U. in materia di stupefacenti), che obbliga infatti il farmacista
a conservare appunto per due anni le ricette che prescrivono medicinali
compresi nella tabella 2, sezioni A, B e C.
(andrea piferi)
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