Il regime fiscale delle spese di soccombenza – QUESITO
Ho vinto recentemente una causa che mi vedeva convenuto in giudizio quale
titolare di farmacia.
La controparte è stata condannata anche a rimborsarmi le spese legali.
Come viene regolarizzato questo sul piano fiscale?
La farmacia dovrà pagare direttamente l’avvocato che ha curato la causa
per suo conto salvo poi rivalersi nei confronti della parte soccombente, a
meno che il difensore non venga liquidato direttamente da quest’ultima per
aver chiesto al giudice la “distrazione” delle spese a proprio favore.
In ambedue i casi, però, il legale della farmacia deve emettere fattura
soltanto a questa indicando eventualmente che al pagamento dell’importo
provvederà direttamente la parte soccombente.
La farmacia, dal canto suo, dovrà corrispondere al difensore l’importo
dell’iva, che potrà poi portare in detrazione secondo le regole ordinarie e
– sempreché provveda essa stessa al pagamento in difetto di “distrazione”
delle spese – dovrà anche operare la ritenuta d’acconto sul compenso
professionale in qualità di sostituto di imposta, con tutti i connessi
obblighi di versamento e dichiarazione.
Se invece a pagare il legale della farmacia è la parte soccombente, sarà
quest’ultima a dover agire come sostituto d’imposta, e tenuta quindi a
tutti gli adempimenti inerenti alla ritenuta sugli emolumenti corrisposti.
(stefano
civitareale)