La Legge di stabilità 2014

E’ stata pubblicata nella G.U. del 27/12/2013 la Legge di stabilità 2014,
cioè la l. n. 147 del 27/12/2013.
Di seguito le principali novità contenute nel testo definitivo, alcune
peraltro già illustrate nella Sediva news del 10/12/2013 ma che tuttavia
riportiamo anche qui per fornire un quadro completo degli aspetti salienti
che possono interessare le farmacie e i loro titolari, ma rinunciando
questa volta – per la loro complessità – a dare il solito quadro
riassuntivo, dalla A alla Z, del provvedimento.

1) Fondo di garanzia per la prima casa: viene istituito un fondo per la
concessione di garanzie su mutui ipotecari nella misura massima del
50% della quota capitale.
2) Pagamenti dei canoni di locazione: i contratti di locazione ad uso
abitativo (escluse dunque le locazioni commerciali) stipulate dal 1
gennaio 2014 dovranno prevedere obbligatoriamente una modalità di
pagamento del canone che assicuri la sua tracciabilità, escludendo
dunque il pagamento in contanti quale che sia l’ammontare
mensilmente dovuto, in deroga pertanto anche alle norme
sull’antiriciclaggio (che, come noto, limitano l’uso del contante
agli importi inferiori a mille euro). Con la stessa disposizione sono
state attribuite ai comuni le attività di monitoraggio dei contratti
di locazione, utilizzando anche il registro dell’anagrafe
condominiale.
3) Detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati: sono
state aumentate le detrazioni di imposta sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati fino € 8.000 e rimodulate quelle spettanti per
i redditi fino ad € 55.000. Si tratta di un (modesto) intervento sul
c.d. “cuneo fiscale”, unitamente a quello di cui al successivo punto
5).
4) Premi INAIL: è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2014 la riduzione
dei premi INAIL dovuti dalle imprese, in conformità all’andamento
infortunistico aziendale.
5) Cuneo fiscale: vengono aumentate le deduzioni IRAP sul lavoro
dipendente mediante riduzione dell’ammontare imponibile, riferito
all’annualità 2014 e alle due successive, del costo sostenuto dai
soggetti-Irap che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori
occupati nel periodo precedente, con il limite di € 15.000 annui per
ciascun nuovo dipendente. Vengono tuttavia abrogate alcune
disposizioni agevolative riguardanti la deducibilità dall’imponibile
IRAP per le imprese collocate nelle aree svantaggiate e per le imprese
che annoverano tra i propri dipendenti lavoratrici donne rientranti a
propria volta nella definizione di “svantaggiate”.
6) Stabilizzazione associati in partecipazione: è stata prorogata al 31
marzo 2014 la facoltà di “convertire” in contratti di lavoro a tempo
indeterminato quelli di associazione in partecipazione.
7) Trasformazioni di contratti a tempo indeterminato: nell’ipotesi, però,
in cui vengano trasformati a decorrere dal 1 gennaio 2014 contratti di
lavoro a tempo indeterminato, verrà restituita la maggiorazione
dell’1,4% versata in pendenza del precedente rapporto a tempo
determinato.
8) Fondo nuovi nati: viene istituito un fondo per i nuovi nati destinato
a contribuire alle spese sostenute da famiglie a basso reddito in
coincidenza con l’arrivo di figli
9) ACE: a decorrere dall’anno 2011 è escluso dalla base imponibile IRPEF
e IRES il 3% dell’ammontare corrispondente agli apporti di capitale
nell’impresa effettuati dagli imprenditori individuali e dai soci di
società di persone e al reinvestimento di utili delle società di
capitali; con la legge di stabilità la detta percentuale del 3% è
invece aumentata al 4% per il periodo d’imposta 2014, al 4,5% per il
2015 e al 4,75% dal 2016.
10) Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico: è stata confermata la
detrazione delle spese per gli interventi di risparmio energetico
nella misura del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014. Tale percentuale si riduce al 50% per le spese
sostenute invece dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre, ove
le stesse siano sostenute su parti comuni di edifici condominiali,
la percentuale del 65% si applica per quelle sostenute dal 6 giugno
2013 al 30 giugno 2015 ed è ridotta al 50% per le spese sostenute dal
1 luglio 2015 al 30 giugno 2016. Le agevolazioni riferite invece agli
interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare non
superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, sono calcolate nella
misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2013 al 31
dicembre 2014, che si riduce al 40% per quelle sostenute dal 1 gennaio
2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche, sempre per un ammontare
complessivo non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, la
percentuale sale al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2014 e viene ridotta al 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015
al 31 dicembre 2015. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2014 la
detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici effettuate per gli immobili oggetto di
ristrutturazione e per un ammontare complessivo non superiore ad €
10.000 (per la verità il testo definitivo della legge di stabilità
prevedeva che l’importo agevolabile non poteva superare quello della
ristrutturazione edilizia, disposizione tuttavia questa subito
abrogata con il decreto legge 30/12/2013 n. 151). In tutti i casi,
inoltre, la detrazione deve essere spalmata in dieci anni di imposta.
Come si vede, è un fitto reticolato di bonus variabili nel tempo e
negli anni che sembra complicato conoscere appieno, ma si tratta di
misure molto importanti per il contribuente e quindi bisogna aver cura
di prenderne cognizione al meglio, magari leggendo e rileggendo
quello che abbiamo appena scritto al riguardo, così da potersi
orientare il più convenientemente possibile nelle scelte riguardanti
gli immobili di proprietà.
11) Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa e per le
partecipazioni: è data facoltà di rivalutare i beni di impresa e le
partecipazioni iscritte in bilancio risultanti al 31 dicembre 2012,
mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni
ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Il saldo
attivo che ne risulti può inoltre essere affrancato mediante il
pagamento di una imposta sostituiva del 10% (questo passaggio può
rivelarsi forse un po’ complicato, ma potrà essere approfondito nel
corso di colloqui dedicati a questo specifico argomento). I maggiori
valori iscritti in bilancio, comunque, hanno efficacia fiscale a
partire dal periodo d’imposta 2016. Il versamento dell’imposta
sostitutiva deve infine avvenire in tre rate annuali di pari importo.
12) Proroga della rivalutazione di partecipazione sociali e terreni: è
stata concessa per l’ennesima volta la facoltà di rivalutare le
partecipazioni sociali e i terreni posseduti da privati mediante
versamento dell’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante da
apposita perizia per le partecipazioni qualificate e i terreni e del
2% per le partecipazioni non qualificate (sull’argomento v. Sediva
News 29.11.2013).
13) Leasing: a decorrere dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i
canoni di leasing aventi ad oggetto beni immobili possono essere
dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni (fino ad ora il periodo
minimo era di 18 anni). Inoltre, si applica l’imposta di registro del
4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei
contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche se
i relativi canoni sono assoggettati all’iva, in deroga dunque al
principio di alternatività tra imposta di registro e iva; i leasing di
beni mobili, invece, possono essere dedotti in un periodo non
inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento (fino
ad ora il periodo minimo era di 2/3).
14) Energia elettrica: il ministero dello sviluppo economico dovrà
definire entro novanta giorni le condizioni e modalità per la
definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in
grado di fornire gli adeguati servizi nell’ambito della disciplina del
mercato, senza nuovi maggiori oneri per prezzi e tariffe.
15) Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande: passa dal 4 al 10%
l’aliquota iva applicata sul prezzo di snack e bevande vendute tramite
distributori automatici.
16) Iva per handicap: la legge di stabilità 2013 prevedeva, a partire dal
2014, l’aumento dell’iva dal 4 al 10% dell’iva sugli asili, ospizi,
residenze sanitarie, assistenza domiciliare, comunità per i minori,
centri per i disabili gestiti da cooperative sociali. L’aumento è
stato cancellato e l’aliquota iva resta perciò al 4%.
17) Pay back: introdotto a regime il sistema del pay back alle aziende
farmaceutiche, che può essere applicato anche ai farmaci immessi in
commercio successivamente al 31/12/2006.
18) 5 per mille: è stata disposta la proroga delle disposizioni relative
alla facoltà per il contribuente di attribuire il 5 per mille della
propria irpef alle associazioni o enti da lui indicate nella
dichiarazione dei redditi, fermo il limite di spesa di 400 milioni
relativo all’anno 2014.
19) 8 per mille: è stata introdotta la facoltà di destinare l’8 per mille
del gettito irpef a favore della ristrutturazione, messa in sicurezza
e adeguamento antisismico degli immobili pubblici adibiti
all’istruzione scolastica.
20) Garante del contribuente: è stata confermata questa figura (istituita
sin dal 2000), ma ne è stato ridotto il compenso alla metà
dell’importo spettante per l’anno 2013.
21) Soppressione fondo irap piccoli contribuenti: a decorrere dall’anno
2015 i titolari di reddito d’impresa e i professionisti che non si
avvalgono di dipendenti non potranno più contare sul fondo istituito
con la legge di stabilità 2013 per l’esenzione dall’irap dei redditi
da loro dichiarati.
22) Revisione aliquote irpef e agevolazioni fiscali: entro il 1 gennaio
2015 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà
variare le aliquote irpef, nonché la misura delle agevolazioni e
detrazioni oggi vigenti, allo scopo di assicurare maggiori entrate.
Questo decreto, tuttavia, non sarà emanato se nel frattempo saranno
adottati altri provvedimenti che assicurino maggiori entrate o minore
spesa pubblica per importi corrispondenti a quelli preventivati con la
legge di stabilità.
23) Fondo per la riduzione della pressione fiscale: i risparmi di spesa
pubblica e le entrate conseguenti alle attività di contrasto
dell’evasione fiscale dovranno confluire in un fondo destinato a
ridurre la pressione fiscale.
24) Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori ad €
15.000: la compensazione di un credito d’imposta con un debito per
altri tributi (ad esempio credito IRPEF da compensare con debito IRAP)
di importo superiore ad € 15.000 può essere operata soltanto se un
professionista abilitato apponga il visto di conformità alla
dichiarazione dei redditi dal quale emerge il detto credito. La
disposizione si applica a decorrere dall’anno di imposta 2013 e
pertanto dai versamenti da effettuare a giugno 2014.
25) Revisione delle detrazioni d’imposta: entro il 31 gennaio 2014
verranno emanati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni
fiscali che si espongono ogni anno nella dichiarazioni dei redditi con
lo scopo, evidentemente, di assicurare maggiori entrate per l’anno
2014. Ove il provvedimento non sia adottato nel predetto termine,
scatta una norma di salvaguardia secondo la quale la percentuale di
detrazione della spesa sostenuta passa dal 19% al 18% per l’anno 2013,
riducendosi ancora al 17% a decorrere dal 2014.
26) Razionalizzazione dei crediti d’imposta: anche i crediti d’imposta
dovranno essere oggetto di una rivisitazione con decreto da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
stabilità e dovranno essere monitorati costantemente dal Ministero
dell’Economia.
27) Contributo di solidarietà: viene prorogato per gli anni 2014, 2015 e
2016 il contributo di solidarietà irpef del 3% sulla parte eccedente
il reddito complessivo di € 300.000, ferma tuttavia la deducibilità
dell’importo pagato.
28) Imposta di bollo: è stata introdotta una nuova imposta di bollo di €
16,00 sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e
provvedimenti rilasciati con le stesse modalità. È un adempimento che
in sostanza appesantisce una procedura sinora generalmente semplice e
snella.
29) Mini patrimoniale:: a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta di bollo
sul conto titoli (e non sul conto corrente bancario) passa dall’1,5 al
2 per mille, elevando da euro 5.000,00 ad euro 14.000,00 l’ammontare
massimo dovuto dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
30) IVAFE: é stata aumentata dall’1,5 al 2 per mille anche l’imposta di
bollo sui valori detenuti all’estero a decorrere dal 1 gennaio 2014.
31) Rimborsi da modello 730: ove dal modello 730 emerga un rimborso irpef
complessivamente superiore ad euro 4.000,00 il relativo importo non
potrà più essere versato direttamente dal sostituto d’imposta, ma
l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare controlli preventivi. La
disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2013 e
pertanto dal mod. 730/2014.
32) Riscossione dei tributi locali: continua ad essere affidata ad
Equitalia la riscossione dei tributi locali, essendo stato prorogato
al 31/12/2014 il termine per la revisione del relativo sistema.
33) Reclamo e mediazione tributaria: per le controversie fiscali
inferiori ad € 20.000 è obbligatorio presentare all’Agenzia delle
Entrate un reclamo o una proposta di mediazione che costituisce
infatti una condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità)
per l’eventuale successivo ricorso. È peraltro sospeso il pagamento
delle somme dovute in base all’atto oggetto del reclamo per il
periodo di 90 giorni entro i quali l’Agenzia delle Entrate deve
fornire una risposta.
34) Definizione dei ruoli: potranno essere definiti gli importi iscritti a
ruolo fino al 31 ottobre 2013 con il pagamento delle somme dovute, ad
eccezione degli interessi moratori e quelli di ritardata iscrizione a
ruolo. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario versare in
unica soluzione la minor somma dovuta (comprensiva cioè dell’importo
originariamente iscritto a ruolo con esclusione, come detto, degli
interessi, ma con la remunerazione prevista a favore di Equitalia)
entro il 28 febbraio 2014.
35) Proroga della mini IMU e della maggiorazione TARES: è stato prorogato
al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento del 40% della
differenza dell’IMU sull’abitazione principale da parte dei
contribuenti che risiedano nei comuni che hanno aumentato la relativa
aliquota IMU nel 2012 o nel 2013, rispetto all’aliquota standard del 4
per mille; il residuo 60% verrà versato invece dallo Stato ai Comuni
(v. Sediva News del 3/12/2013). Entro lo stesso termine del 24 gennaio
2014 i Comuni potranno richiedere il versamento della maggiorazione
della TARES dovuta per l’anno 2013 (euro 0,30 a mq), ultimo atto prima
della sua abrogazione.
36) IUC: è la nuova Imposta Unica Comunale che comprende l’IMU, la TASI
riferita ai servizi indivisibili comunali e la TARI per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti. L’IMU sarà dovuta da tutti i proprietari
di immobili, escluse: le abitazioni principali diverse da quelle di
lusso classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9 (per le quali
spetterà tuttavia una detrazione fissa di € 200,00); la casa coniugale
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale; gli
immobili di anziani ricoverati in istituti, purché non locati e
sempreché tale agevolazione sia prevista dai regolamenti comunali; gli
immobili dati in comodato ai parenti in linea retta entro il primo
grado utilizzati come abitazione principale, per la sola quota di
rendita non eccedente € 500,00, oppure se il comodatario appartiene a
un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui,
sempreché, anche in questo caso, il regolamento comunale consenta
l’applicazione di tale agevolazione. L’aliquota è stabilita dal comune
fino ad un massimo dell’1,06%. La TASI colpirà invece anche la “prima
casa” e la base imponibile è la stessa dell’IMU. L’aliquota sarà
decisa sempre dai comuni e andrà da un minimo dell’1 per 1000 ad un
massimo del 6 per mille (aliquota massima prevista dalla normativa IMU
sulle abitazioni principali), anche se per il. 2014 l’aliquota massima
non può superare il 2,5 per mille. Per gli altri immobili diversi
dalla prima casa, la sommatoria dell’IMU e della TASI non potrà
superare l’1,06%, tetto massimo previsto per l’IMU. I comuni possono
anche stabilire la quota di TASI dovuta dagli inquilini di immobili
locati in una misura compresa tra il 10 e il 30%, fermo il residuo a
carico dei proprietari. La TARI, invece, sostituisce la TARES e sarà
versata su richiesta delle rispettive aziende che gestiscono i
rifiuti.
37) Deducibilità IMU: viene introdotta la deducibilità del 30% dell’IMU
pagata da imprese e professionisti relativa agli immobili strumentali
a partire dal periodo d’imposta 2013, ferma in ogni caso
l’indeducibilità ai fini IRAP.
38) Seconda rata IMU 2013: non sono applicate sanzioni né interessi sulla
seconda rata dell’IMU 2013, in ipotesi di versamento inferiore al
dovuto, sempreché la differenza sia versata entro la scadenza della
prima rata relativa al 2014.
39) IRPEF su immobili non locati: sempre a decorrere dall’anno 2013 verrà
reintrodotta la tassazione IRPEF limitata al 50% del reddito degli
immobili non locati ed ubicati nello stesso comune di residenza del
contribuente.
40) Contributo INPS gestione separata: l’aliquota contributiva resta al
27% per l’anno 2014 ma salirà al 28% per l’anno 2015.
41) Contributo INPS per gli iscritti ad altre gestioni: le aliquote
contributive per i lavoratori che siano iscritti anche ad altre forme
pensionistiche sono aumentate al 22% per il 2014, al 23,5% per il 2015
e al 24% dal 2016. Dette percentuali si applicano su un imponibile
massimo stabilito annualmente dall’Inps (che per l’anno 2013 è fissato
in euro 99.034).
42) Atti notarili: i notai dovranno istituire un apposito conto corrente
dedicato, che costituisce un patrimonio separato e dunque non
aggredibile dai creditori né rientrante nell’asse ereditario in caso
di premorienza del professionista, e nel quale dovranno confluire
tutte le somme dovute a seguito della stipula di un rogito notarile
di trasferimento immobiliare o di aziende, compresi dunque gli onorari
e il corrispettivo di cessione (sempre che non sia previsto un
pagamento rateale). Eseguita la registrazione ed esaurite le formalità
di pubblicità dell’atto (trascrizione immobiliare ovvero presso il
Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA in caso di atti relativi ad
imprese, incluse ovviamente le farmacie o a quote anche di società di
farmacisti), in assenza di formalità pregiudizievoli il notaio può
svincolare le somme e consegnarle al destinatario. Quando gli atti
sono sottoposti ad una condizione sospensiva, come nel caso della
cessione di una farmacia, il corrispettivo di cessione può essere
svincolato quando la parte che ne abbia interesse dimostri che la
condizione sia avverata (nel ns. caso, come sappiamo, quando
l’autorità competente ha riconosciuto il trasferimento della
titolarità della farmacia a nome del cessionario).
43) Province: lungi dall’essere abrogate come da tanti auspicato, viene
disposto che le province avranno competenza legislativa in materia di
finanza locale, con la conseguente facoltà di istituire nuovi tributi
locali.

* * *
Alcune di queste misure, tuttavia, possono subire da un momento all’altro
ulteriori interventi normativi (si pensi al problema tuttora irrisolto
dell’aliquota limite della Tasi), dei quali vedremo di dar conto
tempestivamente.

(Studio Associato)

*/vm/adp

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