Le detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici –
QUESITO
Ho ristrutturato quest’anno un immobile e, potendo avere se non mi sbaglio
un bonus di 10.000 € per le spese d’arredamento, vorrei sapere se tra
queste rientrano i tendaggi, le luci appliques a parete fisse e l’acquisto
di un televisore, naturalmente pagando tutto con bonifico bancario; non mi
è chiaro inoltre da quale data in poi devono essere stati effettuati gli
acquisti per la loro detraibilità.
Ricordiamo che l’art. 16, comma 2 del d.l. 63/2013 (convertito nella l.
90/2013) prevede – a favore dei soggetti che usufruiscono della detrazione
per interventi di recupero del patrimonio edilizio, come noto “maggiorata”
fino al 31/12/2013 (aliquota del 50% e tetto di spesa di 96mila euro) – il
riconoscimento di un’ulteriore “…detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese
documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto della ristrutturazione.”.
E, stando ai recentissimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
(cir. 29/E del 18/09/2013), sono inclusi tra i “mobili” ricompresi
nell’agevolazione anche “gli apparecchi di illuminazione che costituiscono
un necessario completamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Non sono invece ammessi al beneficio, sempre secondo l’Agenzia, “gli
acquisti di porte e pavimentazioni (ad esempio, il parquet) tende e
tendaggi nonché di altri complementi di arredo.”
Per quanto poi riguarda in particolare il più famoso degli
elettrodomestici, il televisore per l’appunto, lo stesso documento di
prassi non sembra recare buone notizie.
Vi si afferma infatti che i grandi elettrodomestici oggetto
dell’agevolazione debbano essere individuati facendo riferimento
all’allegato 1B del decreto legislativo 25/7/2005 n. 151 (che recepisce,
per inciso, la normativa comunitaria in materia di riduzione dell’uso e
smaltimento di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche), e però nell’elenco non figurano i televisori.
A stretto rigore, quindi, l’acquisto del televisore non dovrebbe rientrare
nell’agevolazione anche se, in verità, sempre secondo l’Amministrazione
finanziaria, l’allegato 1B non costituirebbe un elenco tassativo ma “un
utile riferimento” – così si esprime la circolare – “in assenza di diverse
indicazioni nella disposizione agevolativa”. E’ appena il caso di
aggiungere che, finché non interverranno ulteriori chiarimenti, l’acquisto
del televisore potrebbe essere quantomeno “a rischio”.
Riguardo agli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione,
interessante è l’apertura a favore del pagamento di queste spese – oltre
che con il bonifico “qualificato” – anche con carte di credito o carte di
debito; il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento, invece, comporterebbe la perdita dell’agevolazione.
Anche per la decorrenza dell’agevolazione si registra infine una qualche
apertura dell’Agenzia, che ha infatti chiarito che la detrazione compete
per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, e però – ecco il
vantaggio – quel che deve necessariamente precedere l’acquisto di mobili
ecc. non è il pagamento delle opere relative all’intervento principale, ma
più semplicemente l’inizio dei lavori.
In sostanza, l’agevolazione è salva anche se i pagamenti dell’intervento
principale intervengono successivamente alla spesa per il mobilio e gli
elettrodomestici.
(stefano civitareale)
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