Incostituzionale il blocco dei pignoramenti delle ASL

Ormai da qualche anno le varie manovre finanziarie o leggi di stabilità,
che si sono succedute nel tempo, avevano vietato qualsiasi azione esecutiva
nei confronti delle Regioni con un deficit sanitario elevato (Lazio,
Molise, Abruzzo, Campania e Calabria).

La Corte Costituzionale (sent. 186/2013) ha ora però abrogato questa
disposizione perché giustamente ritenuta in contrasto con il principio del
“giusto processo” di cui all’art. 111 della Cost., realizzando una
alterazione della condizione della parità tra le parti avendo la Pubblica
amministrazione una posizione di ingiustificato privilegio incidente, tra
l’altro, anche sulla ragionevole durata del processo.

Peraltro, continua la Corte, il blocco dei pignoramenti non può “essere
ritenuto strumentale ad assicurare la continuità dell’erogazione delle
funzioni essenziali connesse al servizio sanitario”, dato che in base al
dl. n. 9/1993 è già assicurata l’impignorabilità di fondi a destinazione
vincolata essenziale ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari.

Eventuali azioni esecutive bloccate dalla norma ora dichiarata
incostituzionale potranno pertanto essere riprese.

(Studio Associato)

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