Il riscatto di un bene condotto in leasing da altro soggetto – QUESITO
La nostra Associazione sindacale vorrebbe riscattare una fotocopiatrice
presa in leasing alcuni anni fa dalla Farmaservice srl, interamente
partecipata dall’Associazione.
Il contratto scade il prossimo mese, ma il rappresentante dell’azienda ha
precisato che il subentro in fase di riscatto non è consentito dalle
recenti norme del Governo Monti, perché la sostanziale identità tra i due
soggetti (Farmaservice e Associazione) configurerebbe un’elusione.
Il contratto di leasing prevede che una parte concede in godimento un bene
all’altra per un certo arco temporale a fronte del pagamento di un canone
periodico.
Alla scadenza del contratto il locatario che ha ricevuto in godimento il
bene ha la possibilità di restituirlo o acquisirne la proprietà pagando
un’ulteriore somma ed esercitando così la facoltà del riscatto.
Nel corso del leasing il locatario può cedere il contratto a terzi e tale
possibilità è prevista anche in ultima sede, cioè nella fase di riscatto
del bene che può quindi essere esercitata da un soggetto diverso.
La società di leasing deve comunque sempre dare il consenso alla cessione
del contratto o dell’opzione di riscatto a terzi.
Uno dei decreti del Governo Monti (dl. 16/2012 convertito dalla l. 26/4/12
n. 44, il c.d. Decreto Semplificazioni, ma, come stiamo leggendo, è in
arrivo un ancor più corposo provvedimento in materia) è intervenuto
sull’argomento-leasing, e in particolare sul tema della durata e
conseguente deducibilità fiscale, oltre che in tema di iva (regime del
margine); e però non ci risulta che siano state varate norme che limitino
la cessione del contratto, neppure in un caso come quello da Voi descritto.
(monica lucidi)
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