Consiglio o Giunta comunale? – QUESITO
Anche lei qualche giorno fa ha accennato al problema dell’organo competente
per i vari provvedimenti che è chiamato ad emettere il Comune; ma se ho
capito bene, non c’è ancora una risposta certa.
È una questione che si è posta sin dalla conversione in legge del dl.
Cresci Italia, quando i Comuni sono stati costretti in primissima battuta
dall’art. 11 a svolgere in 30 gg. – in unico contesto provvedimentale – il
duplice compito della determinazione del numero complessivo degli esercizi
derivanti dall’applicazione del nuovo rapporto limite farmacie-abitanti
1:3300 e della collocazione sul territorio delle (eventuali) “nuove sedi
farmaceutiche disponibili”.
Ferma infatti l’attribuzione in via esclusiva ai Comuni di tale
provvedimento (una novità dirompente rispetto al sistema precedente), si
trattava di individuare quale fosse l’organo comunale competente alla sua
adozione.
Qualcuno ha affermato la competenza del Consiglio, e altri (in maggioranza,
quorum ego) quella della Giunta, mentre giustamente nessuno ha pensato ai
sindaci o a dirigenti comunali.
Questa diversità di vedute ha contagiato anche i Tar, investiti
massicciamente del problema perché i ricorsi contro i provvedimenti
comunali di “revisione straordinaria” generalmente hanno eccepito – se non
altro per scrupolo difensivo – anche questo profilo, invocando la
competenza della Giunta in caso di revisione adottata dal Consiglio e
viceversa nel caso opposto, mentre curiosamente abbiamo visto impugnare
alcune “revisioni straordinarie” disposte da organi regionali (non in via
sostitutiva ad amministrazioni comunali ritardatarie) senza minimamente
contestare l’assoluta incompetenza (almeno questo è sicuro) della Regione.
Registriamo dunque ordinanze e sentenze (brevi) in una direzione, e
ordinanze e/o sentenze in quella contraria. Ad esempio:
– il Tar lucano (sent. breve) afferma la competenza consiliare, perché
sarebbero provvedimenti che involgerebbero “scelte fondamentali attinenti
alla vita sociale e civile di una comunità locale”;
– il Tar Campania (ord.) propende invece per la Giunta trattandosi di
“un’opera di sostanziale ricognizione e verifica dell’adeguatezza del
numero delle sedi esistenti e…”;
– per il Tar Pescara (sent. breve), la materia dell’”organizzazione dei
pubblici servizi”, che spetta al Consiglio, è soltanto quella che attiene
“ai servizi pubblici che sono di specifica competenza del Comune e che
questi può affidare in concessione ad altri soggetti”, e quindi nel nostro
caso varrebbe la regola generale della “competenza residuale” della
Giunta;
– la Sez. di Latina del Tar Lazio è addirittura in conflitto anche con se
stessa, perché oltre ad un’ordinanza che “vede” la Giunta, ma non dice
perché, e ad un’altra che è dello stesso avviso dato che si tratterebbe di
un “provvedimento attuativo di decretazione d’urgenza”, ce n’è anche una
terza che ascriverebbe invece al Consiglio “quantomeno la decisione di
istituire la terza nuova sede farmaceutica…, atteso il suo carattere
facoltativo” (evidentemente nella fattispecie questa terza sede era stata
istituita utilizzando “resti” superiori al 50% del quorum);
– c’è infine una sentenza recente anche del Consiglio di Stato (n. 5952 del
24/11/2012), che, confermando la sua giurisprudenza precedente, ribadisce
la competenza della Giunta: senonché quella decisione riguarda l’organo
comunale competente all’adozione del parere da rendere (secondo la norma
previgente) “nell’ambito del procedimento finalizzato alla revisione della
pianta organica delle farmacie”, e dunque è possibile che il CdS cambi
idea in presenza di un atto di amministrazione attiva (come ovviamente è
il provvedimento ex art. 11), e non semplicemente consultiva (pur se gli
argomenti dedotti a sostegno della competenza dell’organo di governo
potrebbero per la verità valere anche per le “revisioni straordinarie”,
considerato che quella consiliare è in ogni caso una competenza ratione
materiae su cui non dovrebbe quindi incidere la natura provvedimentale o
meno della deliberazione).
Già da questo stralcio di provvedimenti giurisdizionali possiamo dunque
avere un quadro anche sommario delle incertezze che tuttora gravano su
questa vicenda (non cessa però di sorprenderci la disinvoltura con cui
talora i provvedimenti giurisdizionali affermano tesi che sembrano
francamente basate sul nulla…), che tuttavia potrebbe trovare molto presto
la sua soluzione definitiva per mano sempre del Consiglio di Stato.
Una soluzione però, quale che sia, urge perché in materia l’area dei
provvedimenti comunali può essere ormai vastissima, e quindi ad ampio
spettro le circostanze in cui i Comuni possono essere chiamati ad agire (ne
è un esempio il caso dello spostamento di una farmacia nella sede, di cui
abbiamo parlato nella Sediva news del 13/03/2013: “Il trasferimento nella
sede e il “balletto” delle competenze”).
Il mittente di questa email sembrerebbe (da altre considerazioni che vi
erano contenute) un sindaco o un segretario comunale, ma all’uno e
all’altro ripetiamo che per lo scioglimento del dilemma non dovremmo
attendere ancora molto, perché il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi,
sia pure in via cautelare, tra qualche giorno.
(gustavo bacigalupo)
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