Due dubbi sullo scontrino fiscale – QUESITO

Vorrei un chiarimento ed una delucidazione in merito agli scontrini: 1) in
caso di uno scontrino di importo superiore ai 1000 euro emesso
erroneamente, come posso annullarlo? 2) e’ ancora necessario emettere lo
scontrino non fiscale all’atto della consegna mensile delle ricette?

Nel caso di scontrino errato semplicemente emesso e non consegnato al
cliente, la procedura da seguire è la seguente:

– barrare con una linea trasversale lo scontrino errato e annotare
manualmente la dicitura “scontrino annullato per emissione errata”
aggiungendo preferibilmente anche la firma di chi lo annulla, per poi
procedere con la stampa e il rilascio al cliente di un nuovo scontrino
per l’importo corretto;

– allegare lo scontrino annullato a quello di chiusura giornaliera e il suo
ammontare deve essere dedotto dal totale del giorno da trascrivere sul
registro dei corrispettivi.

Se invece lo scontrino è stato anche consegnato al cliente e la farmacia
non riesce più a rientrarne in possesso, si può comunque tener conto
dell’errore al momento dell’iscrizione della somma sul registro dei
corrispettivi, decurtando l’importo dal totale giornaliero e scrivendo il
numero dello scontrino errato nel rigo relativo al giorno di riferimento.

In merito al secondo quesito bisogna ricordare che l’obbligo, al momento
della presentazione della distinta contabile riepilogativa, dell’emissione
dello scontrino fiscale con la dizione “corrispettivo non pagato” è stato
introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 ed è
tuttora in vigore.

Tuttavia, come è noto, è un adempimento meramente formale, perché lo
scontrino non deve essere conservato, essendo la sua finalità soltanto
quella di imprimere nella memoria del registratore di cassa gli importi
delle distinte contabili emesse.

Il cerchio naturalmente si chiude con l’emissione, all’atto del pagamento
da parte del SSN, dello scontrino “definitivo” per l’importo riscosso.

Questo duplice adempimento permette al farmacista di beneficiare
dell’esigibilità differita dell’iva “contenuta” nella DCR, cioè, in
pratica, di posticipare il versamento dell’iva inerente all’incasso del
corrispettivo.

E’ bene anche ricordare che il momento impositivo ai fini iva, e quindi
quello dell’emissione dello scontrino “definitivo”, non è rappresentato
dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o
finanziari (quali, ad esempio, Credifarma, Interfarma, ecc…) per l’anticipo
delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da
parte dell’ente erogatore.

In particolare, l’importo che va battuto sugli scontrini è il valore
esposto nella “distinta” nel campo “TOTALE” (quindi al lordo delle
trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel
campo “importo da liquidare” (che è evidentemente la somma che verrà nel
concreto percepita): quelle trattenute costituiscono, infatti, un costo da
contabilizzare nel conto economico, pur se, per esigenze di
semplificazione, esse vengono riscosse in occasione della liquidazione
della “distinta” senza per questo, però, ridurre né l’imponibile, né
l’iva.

In alternativa, ragioni di praticità possono in ogni caso consigliare di
“rinunciare” – con riguardo al solo importo delle trattenute, beninteso –
al meccanismo dell’esigibilità differita, con il conseguente versamento
(anche) dell’iva contenuta in questo modesto ammontare prescindendo
dall’effettivo incasso, e quindi, in sostanza, di battere gli scontrini
(quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi) per il solo
ammontare indicato nel campo “importo da liquidare” e corrispondente alla
somma effettivamente percepita.

Non resta, pertanto, che scegliere tra le due soluzioni, tenendo tuttavia
presente che la seconda – nella gestione della farmacia – si presenta
verosimilmente con profili di migliore semplicità.

(roberto santori)

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