Con la legge di stabilità 2013 la fattura elettronica è ancora più facile

Oltre a tutto il resto di cui si è già parlato, la legge di stabilità 2013
ha anche riscritto – recependo peraltro la direttiva 2010/45/UE – buona
parte delle disposizioni relative all’emissione della fattura contenute
nell’art. 21 del Dpr. 633/72.

In particolare, sono state semplificate le regole in materia di
fatturazione elettronica, al fine di agevolarne l’introduzione con
l’evidente obiettivo di ridurre la mole di carta degli archivi aziendali.

Il nuovo testo della norma dispone, infatti, che è elettronica “…la fattura
emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico” sempreché però – come
vedremo meglio tra un momento – il destinatario la accetti come tale.

Caduta perciò dal 1° gennaio u.s. ogni pregiudiziale al riguardo di tipo
tecnologico, anche un comune file in formato pdf – inviato tramite posta
elettronica – potrebbe costituire a tutti gli effetti una fattura
elettronica, a condizione peraltro che l’emittente ne assicuri l’Integrità
del contenuto (e quindi la sua immodificabilità), l’Autenticità
dell’origine e la Leggibilità dal momento della sua emissione e fino al
termine del periodo di conservazione; sono i tre requisiti che gli addetti
ai lavori definiscono sinteticamente come “IAL”.

Anche qui, però, sono intervenute semplificazioni di non poco conto, perchè
questi tre requisiti d’ora in poi potranno essere garantiti – oltre che
dall’apposizione del riferimento temporale e dalla firma elettronica
qualificata dell’emittente (ovvero mediante l’utilizzo di sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati) – anche da “sistemi di controllo di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la
cessione dei beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.”

In altre parole, qualsiasi azienda di una certa dimensione che sia dotata
di un sistema di controllo di gestione che assicuri l’incrocio ed il
collegamento dei documenti di supporto di ogni singola operazione soggetta
a fatturazione – quali l’ordine di acquisto, il contratto, il documento di
trasporto, la ricevuta di pagamento – può emettere la fattura in formato
elettronico senza dover ricorrere a ulteriori accorgimenti.

Tuttavia, anche se il documento sia formato ed inviato con mezzi
elettronici – e garantisca, come abbiamo appena visto, il rispetto dei
requisiti IAL – di fatturazione elettronica vera e propria non si può
ancora parlare se manca, come detto, l’accettazione da parte del
destinatario, se cioè questi non vuole accettare la fattura come
elettronica, intendendo continuare quindi a trattare il documento come
cartaceo con tutto quel che ne consegue, in particolare, per gli obblighi
di conservazione, da assolvere ancora ovviamente in forma appunto cartacea.

Secondo le nuove regole, in ogni caso, sempre nello spirito della
semplificazione dei relativi adempimenti, l’accettazione del destinatario
può essere oltre che espressa – e sarebbe la scelta più consigliabile –
anche tacita, o addirittura desumibile da un comportamento concludente,
vale a dire da un atto che implichi necessariamente la volontà di accettare
quel documento in formato elettronico, quale ad esempio il pagamento; e
l’accettazione (con una o più di tali modalità) della fatturazione
elettronica comporta – per l’emittente ma anche per il destinatario –
l’obbligo irrinunciabile di conservazione in forma elettronica dei
documenti, conformemente alle regole già vigenti.

Ora, il processo di conservazione richiede tempistiche e costi che, se
possono essere affrontati con disinvoltura dalle grandi aziende, possono
invece creare qualche problema per le piccole (e le farmacie ovviamente
sono piccole imprese), per le quali il vantaggio di eliminare qualche pila
di documenti potrebbe pertanto non compensare adeguatamente quegli oneri di
natura economico-gestionale che possono inerire al processo di
conservazione.

E’ dunque importante che le parti si accordino bene sul ricorso o meno
alla fatturazione elettronica e soprattutto – per quanto riguarda la
farmacia – che da parte sua vi sia sufficiente chiarezza in ordine al
quadro degli oneri e degli impegni connessi al ricevimento e alla
conservazione di fatture elettroniche, così da poterle affrontare con la
migliore cognizione di causa.

La fattura elettronica è comunque una vicenda che evidentemente non può
essere fermata o rinviata troppo a lungo, e quindi prima o poi bisognerà
imparare a convivere con questa novità che però non è complicata né
particolarmente onerosa; naturalmente, l’eventuale intendimento di non
accettare il documento come elettronico (anche se ricevuto, lo ripetiamo,
via e-mai o via web) va reso noto al fornitore immediatamente, se non
addirittura preventivamente, non dimenticando che in tale evenienza sarà
necessario, come si è fatto finora, stampare la fattura e conservarla in
cartaceo per tutto il tempo previsto dalla legge.

(franco lucidi)

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