Le istruzioni sugli acquisti di carburante con carte di credito – QUESITO

Come si può documentare l’acquisto di carburante quando si paga con la
carta di credito?

In una circolare del mese scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito un
adeguato commento sulle semplificazioni – introdotte dal “decreto sviluppo”
del 2011 – in materia di documentazione delle operazioni di acquisto di
carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione
da parte di soggetti iva, e quindi anche da parte delle farmacie.

Come si ricorderà (v. anche la Sediva News del 19/12/2011), a partire dal
14/5/2011 anche le farmacie che effettuano i rifornimenti di carburante con
l’utilizzo di moneta elettronica (carte di credito, di debito, bancomat,
ecc.) possono scegliere di non compilare più la carta carburante – che,
come sappiamo bene, da oltre 40 anni viene utilizzata dai titolari di
partita iva per documentare fiscalmente gli acquisti di carburante –
potendo effettuare le registrazioni ai fini dell’iva e delle imposte
dirette sulla base dell’estratto conto della carta di credito o del conto
corrente bancario.

Tuttavia, il nuovo sistema, per i vincoli che comporta, lungi dal
semplificare la vita agli operatori economici, in realtà la complica
notevolmente.

L’Agenzia precisa, infatti, che chi intende abbandonare la carta carburante
deve operare gli acquisti di carburante esclusivamente con carta di credito
per tutte le operazioni di rifornimento riferite al medesimo periodo
d’imposta e per tutti gli autoveicoli posseduti.

Questo significa che, ad esempio, una farmacia che sia “intestataria” di
due veicoli e intenda passare nel prossimo anno al nuovo sistema deve
rifornire entrambi i veicoli nel 2013 utilizzando sempre carte di credito,
ed è pertanto sufficiente che un solo rifornimento venga effettuato in
contanti – quando, banalmente, il POS non sia magari funzionante o per un
qualsiasi motivo la carta non venga accettata – perché si debba “tornare”
alla carta carburante.

L’acquisto di carburante, poi, deve essere oggetto di una transazione
distinta, anche se la carta di credito può essere utilizzata per altri
acquisti; non è perciò possibile operare cumulativamente acquisti di
carburante insieme ad altri beni (lubrificanti o altri servizi e/o
accessori per l’autovettura).

Quanto alla registrazione delle operazioni, i dubbi sono più di uno. Non si
comprende ancora bene, infatti, se la registrazione debba essere effettuata
per ogni operazione di acquisto, ovvero se è possibile una registrazione
periodica cumulativa (mensile o trimestrale), come avveniva con la scheda
carburante.

Inoltre, è imprescindibile che dall’estratto conto emergano tutti gli
elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la
data e il riferimento al distributore presso cui è avvenuto il
rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. Considerando,
altresì, che i dati dell’acquisto che appariranno sull’estratto conto
saranno estremamente stringati, sarà anche necessario probabilmente
conservare in farmacia dei documenti riepilogativi di raccordo – mensili o
trimestrali – distinti per autovettura (in caso di possesso di più veicoli)
da mettere a disposizione dell’ufficio fiscale in caso di verifica diretta
anche, se del caso, a “testare” i relativi consumi di carburante.

Come si vede, sono numerosi i dubbi (quelli richiamati sono solo alcuni) e
le difficoltà che pone il nuovo sistema, pur nato con il dichiarato scopo
di semplificare (sic!) gli adempimenti relativi alla registrazione di
questi acquisti e dunque, almeno per il momento, e sempre che non
intervengano ulteriori chiarimenti o semplificazioni, ci pare che
l’utilizzo della “vecchia” scheda carburante resti la scelta più semplice e
conveniente.

(stefano civitareale)

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