Farmacia in turno di reperibilità: se non dispensa un farmaco (anche da
banco), per la Cassazione si configura un reato
Il reato è quello di “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità” (quello reso dalla farmacia è il secondo dei due), che è
previsto nell’art. 331 c.p. ed è punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa non inferiore a Euro 516,46.
Con una sentenza pubblicata in questi giorni (Sez. VI, 3/12/12, n. 46755),
la Cassazione – annullando una decisione del Tribunale di Belluno con
rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo giudizio – ha ritenuto
configurare il reato in argomento la condotta del titolare di una farmacia
che, durante le ore di reperibilità per turno nell’intervallo pomeridiano
(espletato “a chiamata” ai sensi della l.r. Veneto n. 64/94 e succ.mod.),
aveva rifiutato la dispensazione di un farmaco antipiretico (la
Tachipirina) richiesto per fronteggiare lo stato febbrile di un bambino di
18 mesi.
Il “rifiuto” del farmacista, dopo che questi aveva verificato
telefonicamente che la richiesta riguardava un farmaco (da banco) comunque
non “assistito” da una ricetta medica urgente, è consistito in punto di
fatto nel diniego a rispondere positivamente alla “chiamata” e perciò
ad accedere fisicamente
nell’esercizio.
Il Tribunale aveva mandato assolto il farmacista non ravvisando nel suo
operato un comportamento idoneo a integrare il reato di cui all’art. 331
c.p., tenuto conto della possibilità per l’interessato di ricorrere al
pronto soccorso o ad un’altra farmacia, come poi è accaduto effettivamente.
Al più, secondo i giudici di merito, sarebbe stata configurabile a carico
del titolare dell’esercizio una mera irregolarità di rilievo disciplinare o
anche il diverso reato di rifiuto di atti d’ufficio.
Di ben altro avviso – lo abbiamo letto nel titolo – è stata però la Suprema
Corte, il cui ragionamento prende le mosse proprio dallo stato di effettiva
necessità che, come del resto rilevato anche dal Tribunale,
indubitabilmente caratterizza la richiesta di un farmaco quando si debba
intervenire su un importante stato febbrile nel corso (in questo caso)
dell’intervallo pomeridiano della farmacia di turno.
In tali evenienze, precisa la Cassazione, diventa infatti ineludibile il
tempestivo intervento del farmacista, anche perché – ecco il punto – la
disciplina dei turni (festivi, notturni e pomeridiani) mira ad assicurare
la continuità del servizio che va apprezzata in relazione alle esigenze di
salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura
delle farmacie non in turno.
La riduzione ragionata del numero di esercizi aperti al pubblico e la
permanenza di esigenze contingenti di salute – assume ancora la decisione –
concorrono ad individuare nella farmacia di turno un presidio indefettibile
del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria
continuità del servizio farmaceutico.
Perciò, quando la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non
accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del
servizio farmaceutico nel suo complesso, che, contrariamente all’avviso del
Tribunale, non viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri
punti reperibili, o di presidi ospedalieri e che pertanto – conclude la
Cassazione – integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità.
Come si vede, per la Suprema Corte non ha nessun rilievo che in quella
fattispecie si trattasse di un medicinale da banco privo in ogni caso di
una prescrizione urgente, e anzi nella decisione non c’è alcun cenno a
questi aspetti della vicenda, e del resto l’art. 7 della citata l.r. Veneto
include tra le “chiamate” – postulando quindi l’obbligo della farmacia di
turno (notturno, festivo o pomeridiano) di farvi fronte – sia quella
formulata con ricetta urgente, sia quella relativa ai “farmaci per i quali
ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e
comunque nei casi di effettiva necessità”.
Quindi, trattandosi di un caso veneto, la Cassazione probabilmente non ha
sbagliato e il principio di diritto enunciato nella sentenza
(“l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio
farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità
integra il reato di cui all’art. 331 c.p.”) finirà fatalmente per orientare
il giudice del rinvio.
Certo è che ora i titolari di farmacia – nel Veneto ma anche altrove, di
turno o non di turno – faranno bene ad acuire ulteriormente l’attenzione, e
però ci pare che notazioni così rigorose sul ruolo della farmacia come tale
(non inedite ma sicuramente infrequenti) depongano decisamente a favore di
un sistema (il sistema farmacia ovviamente e non, ad esempio, il sistema
parafarmacia), che invece i provvedimenti a gogò di questi tempi sembrano
sciaguratamente voler a tutti i costi svalutare.
(gustavo bacigalupo)
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