Il socio è sanzionabile solo se “colpevole” per il maggior utile accertato
sulla società

Con una recentissima sentenza, una Commissione tributaria regionale ha
confermato – nel solco della giurisprudenza della Cassazione – che il
maggior reddito accertato nei confronti di una società di persone (ivi
comprese quelle titolari di farmacie) costituisce (maggior) reddito (da
partecipazione) dei soci e non della società, e sono pertanto i soci che, a
seguito di verifica sui conti della società, e laddove non abbiamo
dichiarato tale maggior reddito, sono tenuti al pagamento del supplemento
d’imposta.

Tuttavia, fatta salva la maggiore imposta, la sanzione pecuniaria per
infedele dichiarazione non è dovuta se il socio non si è reso “colpevole”
della mancanza ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 472/97 (la legge che
riguarda le sanzioni tributarie non penali), perché l’omissione – sia pure
volontaria – non è stata commessa con dolo (ovvero con il preciso intento
di evadere) o con colpa grave (ovvero per grave negligenza od imperizia
nella valutazione dell’effettivo reddito imponibile da dichiarare da parte
della società e, conseguentemente, pro-quota da parte di ciascun socio).

(stefano lucidi)

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