Il licenziamento della lavoratrice madre – QUESITO

E’ possibile effettuare il licenziamento per riduzione personale di una
collaboratrice (magazziniera) avente un figlio che non ha compiuto il terzo
anno di vita?

La Riforma Fornero non ha modificato alcunché con riguardo alla tutela
prevista nel T.U. sulla maternità per il caso di licenziamento della
lavoratrice madre.
Continua pertanto a produrre effetti la disposizione che vieta il
licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino al
compimento del primo anno di età del bambino.
Il licenziamento intimato durante tale periodo è radicalmente nullo.
Così non è invece, evidentemente, nel Suo caso (perché il primo anno di
vita del figlio della magazziniera si è compiuto da tempo), ma anche qui il
datore di lavoro è costretto – secondo i principi – ad operare il
licenziamento (non importa quindi se in questa evenienza esso riguarda una
lavoratrice madre) invocando anche formalmente un “giustificato motivo
oggettivo”, il quale tuttavia sarà verosimilmente rappresentato dalle
esigenze di ristrutturazione aziendale connesse al delicato momento che la
farmacia sta vivendo e che Le imporrebbero appunto una riduzione delle
unità lavorative.

(giorgio bacigalupo)

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