IMU: gli immobili assimilati alla “prima casa” ai fini delle agevolazioni
Ricordiamo, in prossimità della scadenza del versamento del saldo per
questo primo anno della nuova imposta, che anche per l’IMU – come è stato
per l’ICI (sebbene con qualche differenza, come vedremo) – le agevolazioni
previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) si
estendono ad alcune categorie di fabbricati ad essa, a questi fini,
assimilati.
L’ex casa coniugale.
L’unica assimilazione prevista dalla legge è quella della casa coniugale
assegnata al coniuge separato o divorziato, il quale, diventando titolare
ai fini dell’IMU di una sorta di “diritto di abitazione”, è il soggetto che
sconta l’imposta – indipendentemente dall’effettiva proprietà
dell’immobile, che può essere anche per intero dell’altro coniuge – e,
pertanto, si vede riconosciuta l’applicazione, nella misura e alle
condizioni previste, dell’aliquota ridotta, della detrazione-base e
dell’eventuale maggiorazione per i figli di età non superiore ai 26 anni.
Le abitazioni di anziani lungodegenti.
I comuni, invece, possono – e quindi in via facoltativa, evidentemente
secondo le loro disponibilità finanziarie – assimilare all’abitazione
principale, sempre ai fini dell’applicazione delle agevolazioni descritte,
l’abitazione degli anziani ricoverati in case di cura e di riposo nonché
quella dei cittadini residenti all’estero.
Case popolari e in cooperativa.
Per gli alloggi IACP e per le cooperative a proprietà indivisa, invece,
l’agevolazione è limitata alla sola detrazione-base, a meno che i comuni
non riducano l’aliquota (fino al 0,4%) usufruendo della facoltà loro
concessa per gli immobili posseduti da soggetti IRES (imposta sul reddito
delle società) tra i quali sono annoverati, per l’appunto, gli istituti
autonomi delle case popolari e le cooperative.
Ma è venuto meno lo sconto per le case in uso gratuito ai parenti.
Occorre infine sottolineare che non è stata più riproposta la facoltà per i
comuni di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso
gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, che pertanto, ai fini
IMU, sono ormai a tutti gli effetti “altri immobili”.
Alcuni comuni, però, potrebbero aver previsto per tale situazione
un’aliquota più favorevole rispetto a quella ordinaria, dettando peraltro
alcune condizioni – come ad esempio il mancato possesso da parte del
parente di altra abitazione nello stesso comune – ma nulla di più.
(Studio Associato)
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