L’utilizzo di false schede carburante è reato

La Corte di Cassazione è tornata recentemente (Cass. n. 912 del 13/1/2012)
a occuparsi della scheda carburante. Già in passato aveva rilevato la
necessità di una corretta e completa compilazione della scheda – ivi
compresa la firma di convalida del gestore dell’impianto di distribuzione
(v. Sediva News del 01/02/2008) – ai fini della sua idoneità alla
detrazione/deduzione del relativo costo ai fini dell’iva/imposte dirette.

Ora però, con la sentenza che commentiamo la Corte rivolge un “monito”
ancora più pesante a tutti gli utilizzatori del documento, perchè
stabilisce che l’utilizzo di schede carburante “false” rappresenta un
comportamento penalmente sanzionabile, essendo assimilato all’utilizzo di
documenti per operazioni inesistenti al fine appunto di evadere le imposte
sui redditi e l’Iva.

Nella fattispecie, la falsità dei documenti era emersa proprio dalle
verifiche del consumo medio di carburante, dato che dall’esame dei dati
relativi ai rifornimenti indicati nelle schede carburante incriminate era
emerso che il mezzo utilizzato aveva un consumo medio per chilometro
macroscopicamente superiore a quello dichiarato dalla casa automobilistica
di produzione; inoltre, i gestori presso cui erano stati effettuati i
rifornimenti avevano disconosciuto le firme di convalida ed, infine, erano
stati effettuati rifornimenti in giorni in cui gli impianti risultavano
chiusi (!).

Insomma, vista la crescente attenzione sull’argomento da parte degli uffici
fiscali e della stessa giurisprudenza, bisognerà avere sempre cura di far
compilare ad ogni rifornimento correttamente la scheda carburante facendola
sottoscrivere dal titolare della pompa di benzina, dando quindi un taglio
– per intenderci – alla pessima abitudine del “fai-da-te”.

(stefano civitareale)

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